Veicoli chiamati alla revisione per l’anno 2010
tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:
a) autobus ;
b) autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente ;
e) autoambulanze .
Devono inoltre sostenere la revisione nell’anno 2010 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
f) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose , aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.2006, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2009 (ad esempio a seguito di incidente).
g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 2006, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2009;
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t , immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997 (*). Per ora r (*), con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada. Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. (con esclusione quindi delle imprese autorizzate).
(*) Saranno possibili variazioni nel corso del 2010: attenzione quindi nei mesi futuri !
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere f) e g) che hanno effettuato la revisione nel 2008 devono nuovamente eseguire la revisione nell’anno 2010; i rimorchi di cui alla lettera h) invece, sono esclusi se hanno effettuato la revisione successivamente al 1 Gennaio 1999. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.
Revisione dei motoveicoli, ciclomotori e motocarri
Dal 2004, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 Novembre 2002, vengono allineate al compimento del quarto anno dall'immatricolazione del mezzo - a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima revisione.
Ne consegue che i veicoli da revisionare nel 2010 sono:
a) i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (*) , il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009; (*) la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds, in nota
b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale , immatricolati per la prima volta tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.
c) tutti i veicoli compresi nei punti a) e b) revisionati nel 2008 , esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009
Dal 2004 inoltre, vengono effettuate le prove di velocità per i ciclomotori (45 Km/h) e delle emissioni inquinanti per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette
La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine private convenzionate. La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.
Termine di scadenza della revisione La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h).
Dove effettuare la revisione Per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it).
Ai fini della revisione, può essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova. Tale regola non si applica agli altri veicoli. Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate.
Oggetto della revisione Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc. Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
Sanzioni L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa di € 131,20 nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti.
Tabella esplicativa
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Categoria |
Obbligo revisione 2010 |
Anno immatricolazione |
- - Ciclomotori
- Motocicli - Motocarrozzette - Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri |
Sì |
2006 - Esclusi quelli già revisionati nel 2009 |
- - Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente
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Si |
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2010 |
- - Autovetture uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose - Autocaravan - Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate - Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con ma pieno carico oltre 3,5 tonnellate - Quadricicli a motore |
Si |
2006 - Esclusi quelli già revisionati nel 2009 |
- - Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente
- Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto specifico, mezzi d’opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate |
Si |
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2010 |
- -Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)
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Possibili variazioni nel corso del 2010 ! |
Fino al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 1999 |
- -Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
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Si |
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2010 |
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Si |
Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili |
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