Il Tar dl Lazio ha dato ragione alle società di noleggio di veicoli circa l’intestazione temporanea dei veicoli – cioè l’obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità della persona fisica o giuridica, diversa dall’intestatario, che ha la disponibilità di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni senza però “diritti motorizzazione”. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato a ottobre 2014 dalle principali società di noleggio italiane nella sola parte in cui la circolare applicativa della motorizzazione civile prevedeva il pagamento dei relativi diritti.

Tuttavia non è messo in discussione dal Tar l’obbligo sancito da una legge dello stato, il Codice della strada (art. 94, comma 4 bis), e dal suo regolamento di esecuzione (art.247 bis) da oggi pertanto il locatario di un veicolo (o, in caso di delega, la società di noleggio) dovrà inviare apposita comunicazione all’Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero delle Infrastrutture.

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