La patente estera:

  • dà diritto a condurre tutti gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è valida, sia immatricolati all’estero sia in Italia, anche non appartenenti al soggetto straniero (es.: veicoli a noleggio senza conducente con targa italiana);
  • dà diritto a condurre solo quei veicoli per cui essa è valida secondo le norme del Paese che l’ha rilasciata. Per verificare se un tipo di patente consente di guidare un certo veicolo è necessario riferirsi alle indicazioni riportate sulla medesima;
  • deve essere accompagnata dal certificato di abilitazione professionale o da altri titoli abilitativi se prescritti dalle norme internazionali per la guida di determinati veicoli.
  • se rilasciata su modelli non conformi alle convenzioni internazionali deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o dalla patente internazionale;
  • Non necessita di traduzione il modello ufficiale definito dalla Convenzione di Vienna del 1968.
  • La traduzione può essere effettuata dai funzionari della sede diplomatica o consolare italiana all’estero o della sede in Italia della Nazione interessata. È legittima la traduzione di perito iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio purché giurata davanti a notaio o cancelliere giudiziario.
NORME VALIDE PER LE PATENTI COMUNITARIE

Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
Se sulla patente comunitaria non è riportata la scadenza, il titolare può, entro i primi due anni all’acquisizione della residenza, richiedere il riconoscimento o la conversione. Trascorsi due anni diventa obbligatoria la conversione (art. 136 bis).

La circolare 6946 del 26 marzo 2014 precisa che:

  • il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, doveva convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
  • il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza, che abbia acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.

Per residenza si intende tanto quella anagrafica quanto quella normale. Per i soli cittadini UE/SEE è possibile ottenere la conversione con la residenza normale che implica:

  • dimora per almeno 185 giorni all’anno in territorio italiano, oppure;
  • interessi personali tali da significare un legame stabile con il territorio italiano.

In alternativa è sufficiente la qualifica di studente in territorio italiano per almeno sei mesi all’anno.
I conducenti muniti di patente comunitaria sono tenuti all’osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada.
Il provvedimento di sospensione della patente è applicabile, al pari di ogni altra sanzione, anche alle patenti estere comunitarie.
Il titolare di patente comunitaria cui viene imposta la revisione della medesima, ha l’obbligo di convertirla prima di sostenere gli esami.

CONVERSIONE DI PATENTE

La conversione è possibile solo per gli Stati dell’UE/SEE e quelli con cui è in vigore un accordo di reciprocità. Per alcuni Stati non UE/SEE è prevista la conversione secondo particolari condizioni.
Per ottenere la conversione di una patente non UE/SEE, è vincolante il conseguimento PRIMA della data di acquisizione della residenza in Italia.

Quali sono gli  Stati dei quali è possibile convertire la patente di guida?

ISTRUZIONI PARTICOLARI

  • Non è consentito convertire una patente che a sua volta sia stata ottenuta per conversione di patente di uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia.
  • Le traduzioni fatte dal traduttore (quindi non rilasciate dal Consolato) vanno ASSEVERATE in Tribunale.
  • La traduzioni e tutte le dichiarazioni rilasciate dal Consolato o Ambasciata vanno LEGALIZZATE in Prefettura.
  • La conversione è consentita solo con permesso di soggiorno valido, oppure presentando la relativa ricevuta di richiesta di rinnovo.
  • Se la persona che vuole ottenere la conversione è titolare di patente italiana conseguita per esame, può rinunciare alla medesima (solitamente di categoria inferiore).
  • L’accertamento sulla residenza storica è fondamentale per tutti i cittadini extracomunitari, che possono condurre veicoli per il primo anno e convertire la loro patente solo entro il quarto anno dalla prima residenza in Italia.

Qualora la patente estera sia scaduta

  • per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione senza esame di revisione se la patente è scaduta da meno di tre anni, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione Asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini.
  • per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione dopo la scadenza.
PATENTE O PERMESSO INTERNAZIONALE

La patente italiana è sufficiente per la guida nei Paesi UE o SEE, oltre che nei Paesi extra UE con i quali è in essere un trattato bilaterale tale che riconoscono valida per la guida la patente nazionale italiana, come la Svizzera, l’Algeria o la Turchia.

In tutti gli altri Stati, a condizione che abbiano sottoscritto la Convenzione di Vienna e/o di Ginevra, è necessario il possesso della patente internazionale o del permesso internazionale.

Il permesso internazionale di guida, valido al massimo un anno e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciato per utilizzo negli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949

La patente internazionale di guida, valida al massimo per tre anni e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciata per utilizzo negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell’8.11.1968.

In ogni caso dubbio è preferibile richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” o il “Permesso Internazionale di Guida”, ovvero se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra, tenendo presente che in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana.

ELENCO DEI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19.09.1949 E DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 08.11.1968

Permesso internazionale di guida secondo la Convenzione di Ginevra del 1949

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, Fiji,Filippine, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, Haiti, India, Israele,Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali,Marocco, Namibia, Niger, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù,Principato di Monaco, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Centrafricana,Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana,Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia,Uganda, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.

Patente internazione di guida secondo la Convenzione di Vienna del 1968

Bahamas, Bahrein, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Ecuador, Filippine, Georgia, Ghana, Guyana,Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Macedonia, Marocco, Messico,Moldova, Mongolia, Niger, Pakistan, Principato di Monaco, Repubblica Centrafricana,Senegal, Seichelles, Sud Africa, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia,Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

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