In attuazione della sentenza n. 47/2017 della Corte Costituzionale, La regione Lombardia dispone che il fermo amministrativo non ha effetto interruttivo sull’obbligo al pagamento della tassa automobilistica.

Tale disposizione trova efficacia a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quelli in corso alla data di approvazione della legge regionale (1 agosto 2017), quindi a partire dai periodi d’imposta aventi decorrenza settembre 2017, con la conservazione delle periodicità assegnate ai veicoli al momento dell’iscrizione dei gravami.

Pertanto, come esemplificazione, nel caso di veicolo su cui risulti attivo un fermo amministrativo fiscale, con periodicità maggio – aprile, il pagamento sarà dovuto in soluzione annuale a decorrere dal mese di maggio 2018.

Non sono previsti pagamenti di raccordo, se non nel caso esclusivo di fermi revocati precedentemente all’inizio del primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione della legge regionale (1 agosto 2017).

Quindi, nel caso di veicolo con periodicità maggio – aprile, immatricolato nel mese di febbraio, per cui venga disposta la revoca del fermo a novembre 2017, sarà dovuto un pagamento di raccordo per il periodo novembre 2017 – gennaio 2018 e, a seguire, versamenti annuali con periodicità febbraio-gennaio.

CONDIVIDI ARTICOLO