Rischi e pericoli sono sempre in agguato quando si decide di vendere o comprare un’auto

Consigli utili: ecco le 10 semplici regole per non correre rischi

L’acquisto o la cessione di un veicolo non è solo questione di prezzo. Anzi, auto e moto sono beni mobili registrati. Ciò significa che la loro compravendita coinvolge aspetti giuridici, amministrativi e fiscali (e le relative procedure burocratiche) che è bene affrontare con attenzione e consapevolezza. Questo sommario articolo nasce proprio con questo obiettivo: fornire ai lettori gli strumenti per ridurre al minimo i problemi.

1. Per vendere il proprio veicolo bisogna compilare una “dichiarazione di vendita”. La “dichiarazione di vendita” è prestampata sul retro del Certificato di proprietà, il cosiddetto CDP, documento senza il quale non è possibile vendere un veicolo usato (a meno che non si abbia il vecchio Foglio complementare). Sulla dichiarazione di vendita bisogna riportare i dati del compratore e apporre una marca da bollo da 16 euro.

2. La dichiarazione va compilata e firmata esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti che per legge possono autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
Non bisogna mai firmare il CDP in bianco o privo di marca da bollo (se la marca non viene applicata si sarà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate).

3. I soggetti abilitati ad autenticare la dichiarazione di vendita sono:

  • Uffici provinciali della Motorizzazione civile (gratuitamente);
  • PRA (gratuitamente);
  • Consulente automobilistico o un suo dipendente all’uopo delegato all’interno dei locali di un’agenzia riconosciuta Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) (gratuitamente);
  • Funzionari comunali appositamente delegati negli uffici del municipio (gratuitamente);
  • Notai nei rispettivi studi (a pagamento).

4. La sottoscrizione di un documento diverso dal Certificato di Proprietà è ammessa solo se il CDP è stato smarrito/rubato o è deteriorato oppure se si è in possesso del vecchio Foglio Complementare o, ancora, se si tratta di un’accettazione di eredità (la quale postulerebbe un’autenticazione notarile).
In questi casi bisogna redigere una dichiarazione di vendita o compilarla sulla base di moduli standard prestampati che devono contenere i dati del venditore, quelli del veicolo, quelli dell’acquirente, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento.
Anche in questa circostanza non bisogna mai firmare il documento in bianco.

5. La dichiarazione di vendita dev’essere a favore della persona che acquista (e paga) il veicolo e non a favore di altri.

6. Non consegnare la carta di circolazione originale del veicolo senza aver prima sottoscritto la dichiarazione di vendita.

7. Fare o farsi fare una fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata da conservare insieme agli altri documenti dell’auto.

8. L’autentica della firma conferisce “data certa” alla cessione del veicolo. Ciò significa che tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative, tributarie, assicurative) riguardanti la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo passano in capo, a partire da quella data, al nuovo proprietario. Ciò vale anche per le multe, visto che l’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilità di poter dimostrare l’estraneità a una violazione documentandola, appunto, con una copia della dichiarazione di vendita autenticata (ovviamente solo se ciò è avvenuto in una data antecedente la violazione). Mai firmare altri documenti proposti dall’acquirente, qualunque sia il motivo addotto, compreso lo smarrimento del documento già firmato. Nel caso in cui fosse indispensabile un nuovo documento, accertarsi con la massima attenzione che non siano stati modificati i dati del compratore né la data in cui è avvenuta la cessione.

9. Firmare una dichiarazione di vendita in condizioni/situazioni diverse da quelle finora descritte (per esempio, in un autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un ufficio comunale) non è una facilitazione, come spesso viene presentata, ma una violazione della legge (falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita) e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità.

10. La dichiarazione di vendita deve essere trascritta al PRA – Pubblico Registro Automobilistico – entro 60 giorni dall’autentica della firma (art. 94 del Codice della strada). È sempre utile e opportuno verificare, personalmente o tramite uno studio di consulenza automobilistica, l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà al PRA.

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