Ti bastano pochi passi per realizzare il tuo sogno!

Con la nuova normativa del 5 giugno 2017( Gazzetta Ufficiale n. 128)  che ha portato l’accordo tra i vari Enti (Governo, Regioni e Comune) per la modulistica unificata ha snellito il procedimento per favorire l’imprenditoria oltre ad abbattere i costi.

DI COSA SI TRATTA?

Il commercio al dettaglio in un esercizio di vicinato è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.

Gli esercizi di vicinato possiedono superficie di vendita non superiore a 150 mq., nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Occorre scegliere un negozio con destinazione d’uso commerciale, stipulare un contratto di affitto, aprire la P.Iva e successivamente presentare la Scia telematicamente al Comune con la quale si potrà richiedere anche l’inizio attività in CCIAA.Alla fine del corso verrà somministrato un test di verifica delle competenze acquisite. Non è previsto esame.

COSA OCCORRE PER LA RICHIESTA?

Bisognerà predisporre una pratica SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) sulla base della modulistica unificata approvata dalla Regione, utilizzando obbligatoriamente gli strumenti di un portale come prescritto dal D.p.r. 160/2010, allegare Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, Dichiarazione sul possesso dei requisiti morali di tutti i soggetti componenti l’assetto societario, corredata dal proprio documento di identità, planimetria in scala 1:100 con relativi MQ di vendita. La Scia può essere inviata anche da un Delegato o Professionista, In tal caso servirà la Procura compilata da parte di intermediario e a firma dell’impresa.

L’attività può essere intrapresa ad avvenuta spedizione della Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP, come previsto dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160.Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo

ESPOSIZIONE DELLA SCIA

La copia della SCIA presentata deve essere tenuta esposta nel luogo dove si esercita l’attività a disposizione degli organi preposti al controllo.

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