La circolare Ministeriale del 30/10/2018 fornisce alcune indicazioni operative relativamente a:

SCADENZA REVISIONI RIMORCHI CATEGORIE RIMORCHI

con apposita tabella riepilogativa viene evidenziato  quali rimorchi dovranno essere oggetto di revisione;

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CHILOMETRAGGIO

  • se acquisito in sede di revisione e riportato sull’attestato di controllo assume valore probante (dal 20.5.2018);
  • i primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio (che tuttavia è visibile sul sito del portale dell’automobilista);
  • non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati acquisiti precedentemente al 20.5.2018;
  • a regime, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati;
  • se il veicolo è stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri dopo il 30.10.2018 il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile (rilevato);
  • se il veicolo è stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri prima del 30.10.2018 il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva relativa alla riparazione;
  • l’ispettore deve far controfirmare il chilometraggio rilevato per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100 al proprietario del veicolo oppure, a partire dal 19.11.2018, a persona munita di delega e copia del documento di identità;

INTEGRAZIONE DATI MANCANTI AL CED

  • Qualora l’attestato riporti la dicitura “Scadenza da verificare: recarsi presso UMC”, all’integrazione dei dati mancanti nell’archivio CED devono provvedere l’UMC o il CED;
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