A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica (Tali autoveicoli speciali dovrebbero essere autofunebri, autoambulanze, autocaravan, autoveicoli blindati), è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

  • Massa totale a terra (tonnellate) – Veicoli esclusivamente elettrici – Ibridi o alimentazione alternativa – Altre tipologie di alimentazione
  • Da 0-1,999 ton. Con rottamazione rispettivamente euro 4.000 – 2.000 – 1.200 Senza rottamazione rispettivamente 3.200 – 1.200 – 800
  • Da 2-3,299 ton. Con rottamazione rispettivamente euro 5.600 – 2.800 – 2.000 Senza rottamazione rispettivamente euro 4.800 – 2.000 – 1.200
  • Da 3,3-3,5 ton. Con rottamazione rispettivamente euro 8.000 – 4.400 – 3.200 Senza rottamazione rispettivamente euro 6.400 – 2.800 – 2.000.

Per l’erogazione dei contributi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l’anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione: euro 50 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

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