Con la Circolare del 1 marzo 2021 il Ministero interviene per elencare la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II

Oltre ad invitare ad una attenta lettura, qui segnaliamo i punti salienti sulle proproghe

Circolare del 1 marzo 2021 

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CQC

La validità di una CQC che sarebbero scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci (10) mesi

la validità di una CQC Che dopo l’applicazione della proroga. sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo

Patenti di guida

La validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra 3 il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;

la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.

Alla luce di tali disposizioni ebbene chiarire e distinguere la validità e la circolazione in Italia e quella nel territorio UE
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio

La validità delle patenti è così prorogata:

Scadenza originaria                                    
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020         
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020             
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021       

Scadenza prorogata
13 mesi a decorrere dalla data della
1° luglio 2021 (*)
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non
oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata

scadenza originaria scadenza prorogata 31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 29 luglio 2021 (*)
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)

Documenti di riconoscimento

Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

Esami revisione patente e conseguimento

Sono stati sospesi I termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020

Il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:

  • qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021
  • è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida,  in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo
Giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento.

CQC E CAP

Per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare (circolazione e validità) in materia le disposizioni vigenti

La validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata

Scadenza originaria                                                    
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020                           
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020                               
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021                       

Scadenza prorogata
13 mesi a decorrere dalla data della
1° luglio 2021 (*)
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata

Scadenza originaria 
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 

Scadenza prorogata
29 luglio 2021 (*)
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza a e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021

Attestazioni sanitarie

  • gli attestati rilasciati ai sensi ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al
    novantesimo giorno successivo e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui
    massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale
  • gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno
    successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati,adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale
Certificati medici

Certificati medici, rilasciati dai sanitari per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza a e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

I permessi provvisori di guida, rilasciati a ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021

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