Esenzione IPT passaggio di proprietà disabile

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I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se il disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione (IPT) spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

Per quanto riguarda i disabili sensoriali, non esiste, come per le altre categorie di handicap, una specifica normativa che preveda l’esenzione dal pagamento dell’IPT, ma le singole Province, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, possono stabilire varie misure di riduzione.
Per la corretta applicazione dell’IPT occorre verificare quanto stabilito dalle singole Province sul sito istituzionale delle stesse o sul Portale STA dove sono pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi all’IPT con apposite Comunicazioni.
Ai fini dell’esenzione IPT i verbali di invalidità, handicap e disabilità successivi al 2012 devono indicare espressamente che la persona è riconosciuta disabile in base all’art. 30 comma 7 della L. 388/2000 o in base all’art. 8 L. 447/97.
Il solo riconoscimento dell’art. 381 del D.P.R. 495/1992 non è sufficiente per l’esenzione IPT poiché prevede semplicemente l’agevolazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.

VEICOLI PER I QUALI E’PREVISTA L’ESENZIONE IPT

• motocarrozzette
• autovetture
• autoveicoli e motoveicoli per il trasporto
• promiscuo
• autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
• veicoli speciali con accesso per sedia a c. rotelle (con carrozzeria Motorizzazione SH)
con il limite di:

– cilindrata fino a 2000 centimetri cubici per i veicoli con motore a benzina o ibrido;
– 2800 centimetri cubici per veicoli con motore a diesel o ibrido;
– potenza non superiore a 150 Kw per veicoli con motore elettrico.

Sono esclusi i quadricicli trasporto persone

INTESTAZIONE DEL VEICOLO
Per poter usufruire dei benefici il veicolo deve essere intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

Se l’agevolazione è chiesta dal soggetto che ha fiscalmente a carico il disabile, occorre presentare alternativamente:
– copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del Cud;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il tutore e l’amministratore di sostegno possono presentare istanza in nome e per conto del disabile, ma non possono intestarsi il veicolo, tranne nel caso siano familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile.
L’amministratore di sostegno può richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali in nome e per conto del disabile solo se nel decreto di nomina del giudice tutelare sono espressamente menzionati gli atti di natura fiscale.

Cointestazione del veicolo

Non è possibile ottenere l’esenzione IPT in caso di cointestazione del veicolo.

Va però chiarito che la cointestazione è ammessa:
• a nome dei due genitori che hanno a carico il figlio disabile al 50% ciascuno;
• a nome del disabile e di colui che lo ha fiscalmente a carico.
Nel caso il disabile sia cointestatario di un veicolo al 50%, nel caso di acquisto della restante quota, ha comunque diritto all’esenzione IPT.
Nel caso di genitori che hanno il disabile fiscalmente a carico al 50%, è ammessa esenzione IPT se il veicolo viene intestato ad uno solo dei genitori. Resta inteso che l’altro genitore non potrà fruire della stessa esenzione per un veicolo diverso.
I genitori separati che hanno il disabile a carico al 50% non possono godere separatamente delle agevolazioni per due veicoli; in questo caso, l’esenzione spetta per un solo veicolo che può essere intestato ad entrambi i genitori.

PER QUANTI VEICOLI E’ POSSIBILE OTTENERE L’ESENZIONE IPT

Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico

Se il veicolo è venduto o radiato dal P.R.A. per esportazione all’estero prima del decorso del termine di due anni dall’intestazione, è dovuto il versamento dell’I.P.T.
La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap; per dimostrare tale necessità di acquistare un nuovo veicolo, l’interessato dovrà allegare alla documentazione la prescrizione a cura di una Commissione Medica Pubblica, nella quale venga certificato il mutamento dello stato di handicap e la necessità dei nuovi adattamenti del veicolo, che dovranno risultare dalla relativa Carta di Circolazione.

PARTICOLARITA’ DEI REGOLAMENTI IPT DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E DELLA PROVINCIA
DI MONZA BRIANZA

Furto del veicolo
La Città Metropolitana di Milano ha stabilito che, in caso di perdita di possesso per furto di un veicolo (per il quale si sia già fruito dell’esenzione IPT), il disabile o il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono usufruire delle agevolazioni per l’acquisizione di altro veicolo, presentando:

  • copia del certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato;
  • documentazione che comprovi l’avvenuta liquidazione del risarcimento previsto in caso di furto del veicolo da parte della Compagnia assicurativa;
  • copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del risarcimento da parte della Compagnia assicurativa, con la quale il disabile concede a quest’ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.

La Provincia di Monza Brianza ha previsto che in presenza di veicolo intestato in capo a soggetto disabile o cui il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico, l’esenzione IPT potrà essere riconosciuta per l’acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto.

In caso di rinvenimento del veicolo rubato e conseguente annotazione di rientro in possesso, la parte dovrà versare l’importo IPT relativo all’ulteriore esenzione di cui ha beneficiato

Richiesta di agevolazione IPT per un secondo veicolo
La Città Metropolitana di Milano ammette un periodo di tollerabilità della doppia intestazione in capo al disabile del veicolo (per il quale ha ottenuto le agevolazioni fiscali in materia di IPT) oggetto di alienazione o radiazione e del veicolo di nuova acquisizione (per il quale vengono richieste le agevolazioni fiscali in materia di IPT), ai sensi dell’art. 8 della Legge 449/1997, purché risulti che la trascrizione del trasferimento di proprietà a terzi del veicolo alienato o della radiazione avvenga entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a calendario, decorrente dalla data di trascrizione della proprietà del veicolo di recente acquisizione.
Poiché il PRA effettua il controllo e la riscossione dell’IPT al momento della presentazione delle formalità, se l’atto non è ancora trascritto o il veicolo non risulta radiato al PRA, tali casistiche andranno gestite con pagamento dell’IPT e successiva istanza di rimborso.
La Provincia di Monza Brianza riconosce l’esenzione IPT per un nuovo veicolo a condizione che il disabile alleghi copia
dell’atto di vendita del veicolo per il quale ha già fruito dell’esenzione anche se non trascritto al PRA. La data dell’atto di vendita deve essere precedente la data di richiesta dell’esenzione per la nuova formalità

ESENZIONI PAGAMENTO TASSA AUTO (BOLLO)

Ci sono agevolazioni anche per il pagamento dello bollo. Vedi nostra sezione dedicata

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie in base all’art. 8 L. 449/97

a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti, che devono risultare dalla carta di circolazione (adattamenti
necessari al trasporto disabili o, per i titolari di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo).
Per i disabili titolari di patente speciale si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo
cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

  • Documenti da allegare:
    fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti
    quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero
    che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
  • fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché
    minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità), non è necessario il
    possesso della patente di guida speciale;
  • certificazione attestante la condizione di disabilità: verbale di accertamento dell’handicap rilasciato
    da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità

Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in base all’art. 30, co.7, della L. 388/2000

In questo caso non è richiesto l’adattamento del veicolo per beneficiare delle agevolazioni.

Documenti da allegare:

  • verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della
    legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità,
    dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese
    le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

I pluriamputati possono anche presentare:

  • in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche diverse da quella di cui alla Legge 104/92 (si tratta delle commissioni esistenti presso le unità sanitarie locali);
  • in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vittime di guerra, l’accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra;

Disabili con handicap psichico o mentale
riconosciuti in stato di gravità e ai quali sia attribuito il diritto all’indennità di accompagnamento in base all’art. 30
comma 7 della L. 388/2000 (attenzione: l’esenzione IPT non può essere concessa a favore del minore disabile che
percepisca l’indennità di frequenza). Per i soggetti affetti da sindrome di Down la gravità può essere certificata
anche dal medico curante. Non è necessario l’adattamento del veicolo.

Documenti da allegare:

  • verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della
    legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità,
    dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica;
  • certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di
    cui alla legge n. 295 del 1990) o documentazione dalla quale risulti che il disabile ha preferito usufruire di
    altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico.

Per tutte le categorie inoltre è necessario allegare:

  • dichiarazione sostitutiva a cura dell’interessato attestante la conformità all’originale dei verbali rilasciati dalle Commissioni Mediche Pubbliche, utilizzati per la richiesta delle agevolazioni in esame;
  • dichiarazione sostitutiva attestante la propria posizione fiscale a cura dell’intestatario che sia in stato di
    disabilità o, nel caso di intestatario avente fiscalmente a carico la persona in stato di disabilità, dichiarazione sostitutiva attestante sia la posizione fiscale dell’intestatario che quella della persona in stato di disabilità.

L’aliquota agevolata IVA al 4% spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).

Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

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