Registrazione contratti d’affitto (o di locazione)
Tutti i contratti di affitto (chiamati anche di locazione) di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, purchè superi il periodo di 30 giorni.
Termine di scadenza
La registrazione del contratto d’affitto va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula o decorrenza (se precedente) del contratto
Se la durata del contratto d’affitto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, a prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
Il contratto di locazione può essere registrato in due modi:
Riduzione canone affitto
Per la registrazione di questo tipo di scrittura privata non occorre altro, perchè in caso in cui il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito e il contratto è ancora in essere, non sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio).
Risoluzione contratto in caso di sfratto
In caso di risoluzione contrattuale a causa di sfratto necessario produrre modello RLI e copia della sentenza definitiva unitamente alla copia del documento di identità del richiedente.
La data di risoluzione deve coincidere con la data della sentenza
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