Tempi di carico e scarico: cosa cambia con la Circolare MIT 13485 del 4 novembre 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, ha chiarito l’applicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 286/2005, modificato dal D.L. 73/2025, sui tempi di carico e scarico e sugli indennizzi dovuti.
Il documento fornisce indicazioni operative per garantire uniformità interpretativa tra vettori, committenti e caricatori.

La franchigia di attesa è fissata in 90 minuti, valida sia per le operazioni di carico che di scarico.
Superato questo limite, spetta al vettore un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora

Il superamento dei tempi di carico o scarico previsti dal contratto comporta il diritto allo stesso indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione, senza ulteriori franchigie.
La franchigia dei 90 minuti, infatti, riguarda esclusivamente l’attesa e non le operazioni materiali.

L’indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile al vettore.
La circolare raccomanda di documentare con precisione la causa del ritardo, anche attraverso sistemi digitali di tracciamento come GPS o registri elettronici di arrivo.

La responsabilità per il pagamento dell’indennizzo è in solido tra committente e caricatore, con diritto di rivalsa verso il soggetto realmente responsabile del ritardo.
Entrambi sono quindi tenuti a corrispondere l’importo al vettore, anche se la causa è imputabile a uno solo dei soggetti coinvolti.

Il MIT raccomanda di redigere contratti di trasporto il più possibile dettagliati. È utile includere:

  • Luogo e orari precisi di carico e scarico
  • Modalità di accesso ai piazzali e procedure operative
  • Tempi previsti per le operazioni
  • Nominativi dei responsabili operativi
  • Prova digitale degli orari di arrivo e partenza
  • Clausola sugli indennizzi, con riferimento alla franchigia di 90 minuti e ai 100 €/h per attese o superamento dei tempi operativi

Esempio 1 – Attesa oltre la franchigia

Un veicolo arriva alle 09:00 e inizia le operazioni alle 11:10.
La franchigia scade alle 10:30: i 40 minuti di attesa oltre il limite comportano un indennizzo di 100 euro.

Esempio 2 – Superamento dei tempi operativi

Il contratto prevede 30 minuti per lo scarico, ma l’operazione si conclude in 1 ora e 5 minuti.
Il tempo contrattuale è stato superato, quindi è dovuto l’indennizzo di 100 euro anche per la frazione d’ora.

Per adeguarsi alla nuova disciplina, le imprese di trasporto e i committenti dovrebbero:

  • Aggiornare i contratti quadro e gli ordini di trasporto
  • Rivedere le procedure di piazzale e gli accessi ai varchi
  • Implementare sistemi digitali di registrazione oraria
  • Definire responsabili interni per la gestione delle contestazioni
  • Monitorare indicatori di performance come le soste superiori ai 90 minuti e i tempi medi di carico/scarico

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