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Avete deciso di vendere il vostro veicolo all’estero?


Dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con la revisione. L’obbligo di revisione sancito dall’art. 103, comma 1, è ritenuto dalla stessa norma comunque assolto quando:

  • il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione;
  • non sia pendente un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC ai sensi dell’art. 80, comma 7, c.d.s., allorché sussista una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente.

Una volta effettuata la pratica di radiazione per esportazione del veicolo necessario capire come raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato che può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria. Per richiedere targa di esportazione del veicolo vedi qui 

Al fine della reimmatricolazione in altri Stati il veicolo radiato sarà munito della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

L’obbligo di cancellazione preventiva rispetto alla effettiva esportazione del veicolo, sancito dal comma 1 dell’art. 103 c.d.s. ed assistito dalla sanzione pecuniaria prevista dal successivo comma 5.
La questione interpretativa concerne tutti i casi in cui il veicolo sia stato esportato all’estero ed ivi reimmatricolato prima della sua cancellazione dall’ANV e dal PRA.

Al riguardo, si esprime l’avviso che il tenore letterale della disposizione non inibisca la possibilità che l’obbligo di cancellazione venga comunque assolto ex post, salva l’eventuale applicazione della richiamata sanzione pecuniaria, tenuto anche conto che la radiazione del veicolo estingue l’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche

Inoltre, avendo ottenuto la reimmatricolazione all’estero, il veicolo è stato ritenuto dalle competenti Autorità estere idoneo alla circolazione e, pertanto, deve altresì ammettersi la cancellazione dall’ANV e dal PRA ancorché l’ultima revisione effettuata in Italia risulti scaduta alla data della richiesta di cancellazione ovvero sia pendente un provvedimento di revisione singola

Nella sezione apposita qui di fianco vi indichiamo la documentazione necessaria per svolgere questo servizio

​​Esportare un veicolo all’estero

Riassumendo, qualora intenzionati a vendere il veicolo ad un soggetto che intende esportarlo all’estero dovrò:

  1. Verificare se il veicolo ha revisione regolare
  2. Presentare istanza per la radiazione allo Sportello Telematico dell’Automobilista (come il nostro) allegando:
  • libretto di circolazione o Documento Unico
  • certificato di proprietà o ricevuta certificato proprietà digitale
  • targhe di immatricolazione

A seguito della RADIAZIONE per esportazione del veicolo viene rilasciato un Documento Unico
con dicitura “Veicolo cancellato per definitiva esportazione all’estero”
Il veicolo può essere portato nel Paese Estero di destinazione secondo due modalità

Su strada

Qualora l’esportazione avvenga su strada necessario richiedere il rilascio della targa provvisoria e del foglio di via per raggiungere i transiti di confine (per ottenere targa provvisoria di esportazione)

su Bisarca

In questo caso caricare il veicolo sulla bisarca autorizzata che lo trasporterà nel paese didestinazione

E’ possibile richiedere in ognio caso il  rimborso del bollo auto pagato. Clicca qui.

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