Guida pratica alle Targhe Storiche: Nuove normative e procedimenti

Se possiedi un veicolo di interesse storico e collezionistico, la normativa dell’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale regola il rilascio della targa storica. Cosmilano semplifica il processo, garantendo un’esperienza senza complicazioni.

Premessa

Il presente articolo fornisce dettagli sulle nuove procedure per il rilascio delle targhe d’epoca per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in base al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2023 e al Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del 21 novembre 2023. Intervenuta altresì la circolare congiunta ACI/Motorizzazione del 24 novembre 2023 che dispone modalità e prassi per ottenere la targa storica.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano a una vasta gamma di veicoli, compresi autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e altri veicoli di interesse storico e collezionistico. Tuttavia, è importante che i veicoli abbiano almeno 20 anni di età rispetto alla data della richiesta di iscrizione in uno dei registri specificati.

Veicoli ammissibili

I veicoli idonei per ottenere la targa storica includono autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole iscritti nei Registri Storici riconosciuti.

Presupposti

Oltre all’iscrizione in uno dei registri designati, i veicoli devono essere presenti negli archivi ANV e archivio PRA, e devono essere muniti del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Procedure di Immatricolazione e Reimmatricolazione

Le richieste di immatricolazione o reimmatricolazione, con assegnazione di targhe d’epoca, possono essere presentate presso gli UMC o gli STA privati. Le procedure variano a seconda se il veicolo è soggetto o meno all’obbligo di iscrizione al PRA.

Adempimenti preliminari al rilascio della Targa d’Epoca

Prima del rilascio della targa d’epoca, è necessario verificare che il veicolo sia presente negli archivi ANV e archivio PRA. In caso di veicoli privi di targhe e documenti di circolazione, è richiesta un’istanza di accesso agli atti presso gli UMC.

Veicoli assoggettati all’obbligo di Iscrizione al PRA

La documentazione richiesta varia a seconda delle circostanze, come la radiazione d’ufficio, la radiazione per esportazione, la radiazione per ritiro su area privata o la radiazione per demolizione prima del 30 giugno 1998.

Macchine Agricole e Veicoli non soggetti ad Iscrizione al PRA

Per questi veicoli, la documentazione necessaria comprende l’attestazione di visura, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, e altre informazioni specifiche a seconda della situazione.

Produzione e consegna delle Targhe d’Epoca

Dopo l’emissione del DU o della carta di circolazione, l’interessato deve trasmettere all’UMC la ricevuta di pagamento del contributo per la produzione delle targhe. Segue la comunicazione all’IPZS e la consegna delle targhe, con l’intestatario o il suo delegato che conferma il ritiro mediante firma.

Grafica e formato delle Targhe antecedenti al 1952

Le targhe che riproducono quelle antecedenti al 1952 devono conformarsi alle prescrizioni della legislazione del 1952.

Duplicazione delle Targhe d’Epoca

Per i veicoli già circolanti con targhe d’epoca, è possibile richiedere un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento. La richiesta è soggetta a diversi documenti, tra cui la fotocopia del documento di identità, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la ricevuta di pagamento del contributo per la duplicazione.

In conclusione, le nuove procedure mirano a semplificare il processo di rilascio delle targhe d’epoca per i veicoli di interesse storico e collezionistico, assicurando nel contempo il rispetto delle normative vigenti

Requisiti per la Targa Storica
  1. Certificazione dell’Abbinamento Targa-Telaio: La targa storica può essere richiesta solo se è possibile certificare l’abbinamento della targa con il telaio del veicolo. Tale abbinamento può essere certificato dall’ANV della Motorizzazione o dall’estratto cronologico del PRA.
  2. Procedure di Richiesta:
  • Immatricolazione: Per veicoli cancellati dal PRA.
  • Re-immatricolazione: Riprendendo il vecchio numero di targa del veicolo.
  • Duplicato della Targa: Senza l’obbligo di re-immatricolazione, in caso di targa sottratta o deteriorata.

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Per ulteriori informazioni dettagliate sul rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché per comprendere appieno le procedure operative, vi invitiamo a contattare direttamente il nostro studio di consulenza automobilistica. Cosmilano con sede a Milano (zona S.Siro) e Monza (zona Triante) è a vostra disposizione per fornire assistenza e rispondere a ogni vostra domanda in merito. Potete contattarci . Siamo qui per aiutarvi a navigare attraverso le pratiche burocratiche e rendere il processo il più agevole possibile per voi.

Quali sono i costi per ottenere nuova targa

Normativa sul rilascio delle Targhe Storiche per i veicoli di Interesse Storico e Collezionistico

Il rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico è disciplinato da un complesso normativo che si basa su diversi atti legislativi. In particolare, il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, noto come “Nuovo Codice della Strada”, rappresenta il principale riferimento giuridico in questa materia.

L’articolato sistema normativo prevede, tra le altre cose, che il rilascio delle targhe storiche avvenga in conformità agli articoli 60 (1) e 93 (2), comma 4 del suddetto codice. Ulteriori dettagli sono specificati nel Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, che costituisce il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Più recentemente, il panorama normativo si è ampliato con il Decreto Legislativo del 29 maggio 2017, n. 98, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà. Un passo fondamentale è stato compiuto con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti datato 4 agosto 2023, il quale contiene disposizioni specifiche per l’attuazione del rilascio delle targhe storiche a veicoli di interesse storico e collezionistico.

Quest’ultimo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2023, attribuisce alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione il compito di individuare le modalità operative per l’applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Il contesto normativo include anche disposizioni più datate, come il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, che disciplina le procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.

Un elemento chiave da considerare è l’obbligo della consegna dei veicoli fuori uso ai centri di raccolta, con l’obiettivo della demolizione e della radiazione dal Pubblico registro automobilistico. Tale obbligo decorre dal 30 giugno 1998, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, modificato successivamente dal decreto legislativo dell’8 novembre 1997, n. 389.

Il presente decreto si prefigge di dettare le definizioni fondamentali (Articolo 1) e di stabilire le modalità operative per il rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico (Articoli 2-6). Le competenze sono suddivise tra gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (STA privati) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).

Per garantire un’applicazione efficace delle nuove disposizioni, è prevista una fase di sperimentazione, con la collaborazione di operatori professionali del settore, prima della piena operatività delle procedure telematiche.

Infine, la circolare congiunta tra la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (DGMOT) e l’Automobile Club d’Italia (ACI) fornirà istruzioni operative dettagliate e le documentazioni necessarie per le istanze di immatricolazione e reimmatricolazione ai fini del rilascio delle targhe storiche (Articolo 7).

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