• Informazioni
  • Cosa Occorre

La cessione del contratto avviene ex lege, e prende il nome di subentro, in caso di modifica di una delle parti del contratto di locazione, riconducibile ad eventi estranei alla volontà delle parti.
Ciò avviene per esempio in caso di alienazione a terzi dell’immobile locato, morte del locatore, separazione giudiziale e subentro del coniuge nell’assegnazione della casa coniugale.
In questi casi non deve essere corrisposta alcuna imposta e non si ha un termine per la comunicazione. È opportuno, tuttavia, comunicare la successione nella posizione del locatore o del conduttore all’ufficio dove è stato registrato il contratto.

Ecco cosa occorre per registrare unsubentro di un contratto locativo:

  • Numero identificativo e tipologia del contratto (Es. L1 abitativo – S2 sogg.iva – L2 agevolato)
  • Documento identità del richiedente, firmatario (soggetto facente parte del contratto)
  • Data del Subentro 
  • CF CEDENTE (esce) 
  • CF – Cognome – Nome del CESSIONARIO (subentra)
  • Tipologia del Subentro:
    • Decesso
    • Trasferimento immobiliare
    • Trasformazione
    • Fusione
    • Scissione
    • Altro

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