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Così come qualsiasi bene anche il veicolo rientra nel patrimonio ereditario,bisogna pertanto effettuare la trascrizione dell’accettazione eredità. 

Il mezzo sarà da intestare a tutti gli eredi che di fatto ne accettano l’eredità sottoscrivendo una scrittura privata con firma autenticata.

Il termine per presentare la dichiarazione di successione, così come previsto da Codice Civile, è di dieci anni. 

Va considerato che se un erede prima di effettuare la dichiarazione di successione o accettare eredità voglia condurre e far circolare il veicolo oltre a stipulare una nuova polizza assicurativa deve  annotare sul libretto di circolazione (art.94 comma 4 CdS) il proprio nominativo come utilizzatore del veicolo.

In questo caso nella sezione qui di fianco “Cosa occorre” troverete elencazione dei documenti necessari

 

In questo primo caso, vogliamo procedere con la trascrizione e relativo aggiornamento sui documenti di circolazione dell’eredità

1. Ecco cosa occorre per effettuare un passaggio di proprietà a seguito del decesso del proprietario

  • Libretto circolazione o Documento Unico
  • Certificato proprietà originale o digitale (se in possesso)
  • Certificato di morte
  • Documenti identità validi di tutti gli eredi
  • In presenza di testamento, allegare copia autentica o estratto autentico
  • Qualora uno o più eredi testamentari abbiamo rinunciato all’eredità,
  • allegare copia dell’atto di rinuncia

2. Un caso diverso invece se vogliamo ottenere solamente il tagliando annotazione erede per l’utilizzo del veicolo sino alla data di  avvenuta successione

  1. Certificato di morte
  2. Atto notorio eredi
  3. documento identità di chi utilizzerà il veicolo
  4. Libretto di circolazione

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Testamentaria

Il defunto può aver disposto con testamento chi e con quali modalità subentrerà nel proprio patrimonio dopo la morte.

Testamento olografo: è redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Ha valore di scrittura privata. Per poter dare esecuzione al testamento è necessario che lo stesso sia prima oggetto di pubblicazione a cura del notaio.

Testamento pubblico: è redatto dal notaio e ha valenza di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso.

L’accettazione dell’eredità può essere:

  1. Espressa:effettuata con un’espressa dichiarazione da parte del chiamato all’eredità; l’atto di accettazione può essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente
  2. Tacita: quando il chiamato all’eredità compie uno o più atti che presuppongono la volontà di accettare.
  3. Legittima

L’accettazione di eredità deve essere effettuata entro dieci anni dalla data di apertura della successione.

Opera solo in assenza di testamento da parte del defunto, in questo caso è il codice civile che stabilisce quali siano i soggetti chiamati all’eredità e in che grado quali discendenti, coniuge, ascendenti, fratelli e sorelle e altri parenti collaterali sino al sesto grado.

Accettazione eredità con beneficio d’inventario

Il chiamato può anche decidere di accettare l’eredità con “beneficio d’inventario” in modo che il patrimonio del defunto non si confonda quello personale dell’erede che, in tal modo, risponde dei debiti del defunto sono nei limiti del valore del patrimonio ereditario.

L’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario deve rivestire forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale.

E’ importante evidenziare che gli eredi incapaci legalmente di agire, minori di età, interdetti e inabilitati sono obbligati ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario previa autorizzazione del giudice di pace.

La rinuncia all’eredità

Occorre che il chiamato effettui un atto formale di rinuncia che deve rivestire la forma di atto pubblico o dell’atto ricevuto dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione.

 

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