Le aziende che effettuano un’attività legata al trasporto di merci per conto terzi devono iscriversi all’Albo Autotrasportatori presso la Motorizzazione Civile della provincia della sede legale dell’Impresa.
Esistono tre tipologie di iscrizione all’Albo autotrasportatori conto terzi, seleziona la categoria a cui sei interessato.
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Innanzitutto dovrai comprendere quale tipo di azienda vorrai concepire (individuale, di persone, di capitali). La scelta deve tenere conto di alcuni aspetti e, in particolare, l’aspetto finanziario e qui ti suggeriamo di richiedere un contributo ad un professionista (Consulente fiscale/Commercialista)
Se non hai ancora costituito la società dovrai fare molta attenzione a richiedere al Notaio di inserire nell’oggetto sociale dell’impresa l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi. Qualora non fosse necessario per la costituzione intervento notarile, ad esempio per ditta individuale, dovrai fare comunque attenzione ad indicare all’atto di iscrizione al Registro Imprese, la corretta attività: autotrasporto merci per conto di terzi.
Sarà necessario richiedere la SCIA (vedi pagina del nostro sito) e poi iscriversi al Registro Imprese. Prima però meglio verificare il soddisfacimento dei requisiti necessari per iscrizione albo autotrasportatori
Trasporto merci conto proprio o conto terzi?
Il trasporto di cose di conto proprio (art. 31 della legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie
Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta (es: commerciante di mobili che trasporto i mobili dal magazzino al cliente)
Attività complementare vuole dire:
- le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa
- I veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es. un piccolo artigiano non può avere in disponibilità autoarticolati)
- I costi per l’esercizio del trasporto non deve incidere pesantemente sui costi dell’attività svolta
- le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificare, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta
Il trasporto deve avvenire con veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
Il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria
Quando anche una sola di queste condizioni viene a mancare, l’attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi (vedi art. 88 CdS)
Quali veicoli devono richiedere la licenza Conto Proprio?
- Autocarro avente massa complessiva superiore a 6000 kg.
- Autoveicolo trasporto specifico avente massa complessiva superiore a 6000 kg.
Trasporto in conto terzi
Un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente
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