Come possiamo circolare in Italia con veicolo avente targa estera? Sarà possibile ma necessario registrare il veicolo. Qui proviamo a sintetizzare alcuni passaggi sulle modifiche al Codice della Strada: Immatricolazione, Circolazione, Disponibilità dei veicolo, registrazione veicoli esteri.

DISPONIBILITA’ VEICOLODISPONIBILITA’ VEICOLO
LEASING– COMODATOPROPRIETA’
UEEXTRA UE(lavoratore frontaliero**)
CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA Se
mancano dati non codificati
mediante codici armonizzati
necessaria TRADUZIONE
asseverata
CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA e
relativa TRADUZIONE asseverata
Scheda tecnica veicolo o COC
CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA e
relativa TRADUZIONE asseverata nel
caso di veicoli Extra UE
DOCUMENTO data certa (*) Se in
lingua straniera TRADUZIONE
asseverata
DOCUMENTO data certa (*) Se in
lingua straniera TRADUZIONE
asseverata
ATTO/CONTRATTO di acquisto del
veicolo. Necessario solo se il libretto
non è già intestato al lavoratore in
Paesi confinanti/limitrofi
DOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitariaDOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitariaDOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitaria
(]*) Contratto leasing, comodato, noleggio NB. Se la carta di circolazione riporta già dati dei contratti NON è necessario il documento. La data certa può essere attestata (es. data ufficio registro, data verbale, ricevute Pec)
(**) Stati confinanti (per es.): Austria, Città del Vaticano Francia Repubblica S. Marino, Slovenia, Svizzera
Stati limitrofi: (per es.) Germania, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco

UEEXTRA UE
DOCUMENTO da cui risulti nuova data disponibilità. Se in
lingua straniera TRADUZIONE asseverata
DOCUMENTO da cui risulti nuova data disponibilità.
Se in lingua straniera TRADUZIONE asseverata
DOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitariaDOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitaria
UTILIZZATORELAVORATORE IN PAESE CONFINANTE
CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA e TRADUZIONE
asseverata. Nel caso in cui già riporta cessazione
può costituire DOCUMENTO probante
CARTA DI CIRCOLAZIONE ESTERA (e relativa traduzione
asseverata, nel caso di veicoli extra UE) già intestata ad altro
soggetto
DOCUMENTO da cui risulti la cessazione della disponibilità
del veicolo (atto di vendita, denuncia
furto, certificato rottamazione ecc.)
DOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitariaDOCUMENTO IDENTITÀ e tessera sanitaria

IMMATRICOLAZIONE Il nuovo art. 93 bis del CdS  introdotto dalla Legge n. 238 contiene disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, stabilendo, come regola generale che chi risiede in Italia ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.

CIRCOLAZIONE Se il veicolo immatricolato all’estero deve circolare in Italia ed è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (“utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

DISPONIBILITÀ Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero che vuole circolare in Italia, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore nell’apposito Registro REVE (Registro dei veicoli esteri) La norma impone l’obbligo di registrazione in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni calcolati nell’anno solare; tali periodi possono essere non continuativi

REGISTRO Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l’utilizzatore del veicolo che intende circolare in Italia; mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore. Sono obbligati alla registrazione anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi.

ESCLUSIONI

  • cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero
  • personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero
  • conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa
  • veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo
  • qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo (possibile circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno)

VEICOLI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REVE la norma non limita l’utilizzo per cui la disponibilità del veicolo che intende circolare in Italia può essere concessa dall’intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo “di cortesia”), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d’uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.

L’obbligo è previsto per coloro che svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia e circolano con veicolo immatricolato all’estero sul territorio nazionale. Tali soggetti devono richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo;

Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.

TITOLO DI DATA CERTA per la registrazione del veicolo, munito di targa estera che intende circolare in Italia, è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine ecc.), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta. Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.
Se la Carta di Circolazione estera del veicolo contiene oltre ai dati dell’intestatario anche i dati dell’utilizzatore costituisce a tutti gli effetti titolo di data certa; in tal caso non è necessario esibire altro titolo. Se invece sono presenti i dati dell’utilizzatore ma non sia riportata la durata dell’utilizzo né il titolo del possesso è necessario allegare anche il contratto o il titolo dal quale risulti la durata.

DOCUMENTI CHE CONFERISCONO DATA CERTA

  • data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale
  • copia dell’atto sottoscritto digitalmente
  • data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;
  • il timbro postale, apposto sul documento stesso
  • data della ricevuta di consegna e accettazione PEC
  • data del Verbale redatto dalla Polizia qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all’estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l’utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo.

DOVE E COME RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE La richiesta di registrazione del veicolo avente targa estera che intende circolare in Italia, deve essere presentata ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista. L’Istanza deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere la registrazione che riceverà specifica attestazione comprovante l’avvenuta registrazione che l’utilizzatore del veicolo potrà esibire alle Forze di Polizia in caso di controlli su strada.

SANZIONI

E’ stata diramata la circolare del Ministero dell’Interno del 23/03/2022 riportante testo integrato con le occorse modifiche al CdS e le relative sanzioni riferite alla mancata immatricolazione o registrazione dei veicoli esteri.

Se invece devi immatricolare il tuo veicolo clicca qui

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