REVE – Registrazione Veicoli Esteri

Quando è obbligatorio il REVE?

Se utilizzi in Italia un veicolo immatricolato all’estero per oltre 30 giorni nell’anno, nella maggior parte dei casi devi richiedere la registrazione al REVE – Registro dei Veicoli Esteri.

La documentazione richiesta varia in base al tipo di disponibilità del veicolo e alla sua provenienza. Di seguito trovi una sintesi dei documenti normalmente necessari.

  • Carta di circolazione estera, con traduzione se mancano i codici armonizzati
  • Scheda tecnica o COC
  • Documento con data certa*
  • Documento d’identità e tessera sanitaria
  • Carta di circolazione estera con traduzione asseverata
  • Documento con data certa*
  • Documento d’identità e tessera sanitaria
  • Carta di circolazione estera, con traduzione se il veicolo proviene da Paese Extra UE
  • Atto o contratto di acquisto, se il veicolo non è già intestato
  • Documento d’identità e tessera sanitaria

*La “data certa” può risultare da registrazione, PEC, documentazione ufficiale o indicazione riportata sulla carta di circolazione.

Regole principali

3 mesi

Termine per l’immatricolazione per chi diventa residente in Italia.

30 giorni

Oltre questo periodo di disponibilità nell’anno scatta l’obbligo REVE.

Data certa

Necessaria quando il conducente non è intestatario del veicolo.

3 giorni

Termine per aggiornare il registro in caso di variazioni.

Costo della registrazione REVE

Il costo della pratica è proporzionale alla potenza del veicolo espressa in kW. Per conoscere l’importo esatto è necessario richiedere un preventivo avendo cura di precisare la potenza in kw. del veicolo.

Attenzione ai veicoli Extra UE

L’iscrizione al REVE non esonera dagli eventuali obblighi doganali. In assenza di corretta documentazione possono verificarsi contestazioni o sequestri del veicolo.

Esclusioni principali

Residenti a Campione d’Italia
Personale civile o militare in servizio all’estero
Veicoli sammarinesi con rapporto continuativo
Veicoli condotti dal proprietario estero, fino a un anno
CONDIVIDI ARTICOLO