Trasporti merce in UE? ecco cosa bisogna sapere

Con circolare del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) del 30 dicembre 2021, si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e le relative copie certificate conformi, anche come conseguenza dell’estensione del campo di applicazione della licenza comunitaria ai veicoli o complessi veicolari di massa  superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai sensi del nuovo regolamento 1055 in materia di accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

A partire dal 21 maggio 2022, le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio dell’Unione europea anche operano anche solo con veicoli superiore a 2,5 t. fino a 3,5 t., è previsto l’obbligo di essere titolare di licenza comunitaria e, conseguentemente, di utilizzare sul veicolo la relativa copia certificata conforme.
Quest’ultimo obbligo incombe anche sulle imprese già titolari di licenza comunitaria che intendono utilizzare veicoli o complessi veicolari per effettuare trasporto internazionale di merci nell’ambito dell’Unione europea.

DATA DI INIZIO VALIDITÀ DELLA LICENZA COMUNITARIA

A decorrere dal 2 gennaio 2022, le licenze comunitarie rilasciate a titolo di rinnovo riporteranno come data di inizio validità quella del giorno successivo alla data di scadenza della precedente licenza, nel caso in cui quella “nuova” venga rilasciata prima della citata data di scadenza, in modo da assicurare che la titolarità della licenza comunitaria da parte dell’impresa interessata sia senza soluzione di continuità. In questo caso data di rilascio e data di inizio validità della licenza possono essere diverse.
Nel caso in cui la licenza sia rilasciata dopo la data di scadenza della precedente, la data di inizio validità corrisponde alla data di rilascio.

IMPRESE CHE DISPONGONO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 tonn. CON O SENZA VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 E FINO A 3,5 tonn.

Non vi è nessuna particolare novità in sede di rilascio della licenza comunitaria che avverrà secondo le modalità vigenti.
Per quanto riguarda, invece, le copie certificate conformi, pur non essendo prevista alcuna innovazione riguardo a tempi e modalità di rilascio, va evidenziato che il tetto massimo di copie che potranno essere rilasciate a ciascuna impresa è rappresentato da tutti i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. (non a 3,5 t. come fino ad ora), in disponibilità della stessa, esclusi quelli noleggiati senza conducente.  Ovviamente, i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t. sono obbligati ad avere a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria solo a partire dal 21 maggio 2022, essendo fino a tale data esentati da detto obbligo.

IMPRESE CHE DISPONGONO SOLO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 E FINO A 3,5 tonn.

Le domande per il rilascio della licenza comunitaria possono essere presentate a partire dal 2 gennaio 2022.
Le licenze sono rilasciate seguendo il normale procedimento istruttorio e riporteranno, come data di inizio validità, quella del 21 maggio 2022, indipendentemente dalla data di rilascio.
Dopo il rilascio della licenza comunitaria, l’impresa interessata può provvedere alla richiesta delle copie certificate conformi della stessa.

ATTESTATO IDONEITÀ PROFESSIONALE

A partire dal 21 maggio 2022 obbligo utilizzo della licenza comunitaria e, quindi della copia conforme della stessa riguarda i trasporti stradali di merci con veicoli la cui massa supera le 2,5 tonnellate. Il gestore dei trasporti titolare di attestato capacità professionale valido solo per il trasporto nazionale di merci, può conseguire esame per ottenimento attestato di idoneità professionale per trasporto internazionale di merci.

Se il gestore dimostra di aver svolto le funzioni di preposto dei trasporti presso impresa del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anno precedenti il 20 agosto 2020 verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell’attestato di idoneità valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione dal prescritto esame.

I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore , ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammesso a sostenere l’esame semplificato (integrativo). L’ammissione all’esame è condizionata al fatto che l’interessato abbia assolto all’obbligo scolastico (Diploma), in caso contrario prima di accedere all’esame deve frequentare il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l’attestato di frequenza di 74 ore dopo il 20 agosto 2020 , per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.

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