Licenza trasporto conto terzi

Veicoli con massa complessiva a pieno carico sino a 3500 kg

I 4 requisiti per ottenere la licenza trasporto conto terzi:

Capacità professionale
Il requisito della capacità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di idoneità (74 ore) 
Nb. Gestore dei trasporti (ex preposto) può anche essere esterno all’azienda e designato a svolgere tali funzione presso una sola impresa.

Il regolamento 1055 introduce novità relative alla dimostrazione come requisito per le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci in campo internazionale con veicoli aventi massa complessiva superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, imprese che devono entro il 21 maggio 2022 richiedere la licenza comunitaria per continuare ad effettuare trasporti in campo internazionale.

Se il gestore dei trasporti è titolare di attestato di idoneità professionale valido solo per trasporti nazionali di merci e dimostra di aver svolto le relative funzioni presso un’impresa del tipo sopra citata per un periodo continuativo di dieci anni antecedente al 20 agosto 2020, può conseguire l’attestato per trasporti internazionali, in esenzione dall’esame, come previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento UE 1071/2009.

Diversamente, coloro che alla data del 20 agosto 2020 sono in possesso dell’attestato di frequenza del solo corso di formazione devono sostenere un esame semplificato (integrativo) per il trasporto internazionale di merci, dimostrando di aver assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Capacità finanziaria
Requisito di idoneità finanziaria è la capacità dell’impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l’esercizio della propria attività.
Per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria, in sintesi, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada la situazione è diventata la seguente:

  • per il primo autoveicolo di massa complessiva oltre 1,5 ton, sempre 9000 €;
  • per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 3,5 ton, sempre 5000€;
  • per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 1,5 ton fino a 3,5 ton, 900€.

Requisito di stabilimento
L’impresa deve disporre di sede effettiva e stabile nello Stato membro e sede operativa; La disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà,usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato. Per le imprese individuali, in alternativa, presso la residenza anagrafica del titolare. Per le società di persone, elezione del domicilio presso la residenza anagrafica di un legale rappresentante.
Necessario anche attivare comunicazione inizio attività al Registro Imprese

Il Regolamento UE 1055/2020 chiarisce in modo incisivo che le imprese devono avere una sede effettiva e stabile, dove svolgono in modo efficace e continuativo con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le loro attività commerciali ed amministrative. Al fine della dimostrazione del requisito di stabilimento prevista comunque su dichiarazioni sostitutive. Inoltre le imprese che alla data dell’entrata in vigore del Decreto sono già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada devono dimostrare entro un anno e possibilmente in concomitanza con il rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria il requisito di stabilimento

Onorabilità
Si dimostra attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione da ognuno dei seguenti soggetti:

  • dall’amministratore unico o da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, per le società di capitale (SPA o SRL,ecc.), persone giuridiche e per ogni altro tipo di ente;
  • da tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone (S.n.c. o S.a.s.);
  • dal titolare dell’impresa individuale o familiare e collaboratore dell’impresa familiare

L’estensione e l’aumento di tipologie di condanne e sanzioni che determinano la perdita del requisito (ad esempio sanzione per diritto tributario, le condanne per le violazioni sul distacco degli autisti, o sul cabotaggio, ecc.), vengono rimandate a provvedimenti successivi all’approvazione della legge di Delegazione Europea 2021

Accesso al mercato
Le imprese che esercitano o intendono esercitare l’attività di autotrasporto con veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 ton, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 298/74, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore con veicoli di massa complessiva superiori a 1,5 ton, devono dimostrare per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori i seguenti requisiti: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale devono dimostrare il requisito di stabilimento

Per quanto riguarda l’accesso al mercato il Decreto cita espressamente che non si applicano alle procedure di autorizzazione per l’esercizio alla professione di trasportatore di merci su strada che riguardano le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.

Cosa succede al mondo dell’autotrasporto dopo entrata in vigore del Regolamento 1055?

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