Pubblicata da Agenzia delle Entrate nuova guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, qui proviamo a sintetizzare alcuni punti più rappresentativi relativi a chi può effettivamente usufruire delle agevolazioni:

  1. non vedenti (le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.) sordi (si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva)
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (gravità certificata da Commissione comma 3 art. 3 Legge 104/1992) 
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (gravità certificata da Commissione comma 3 art. 3 Legge 104/1992)
  4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”

Per richiedere esenzione necessario:

  • Compilare e sottoscrivere Modulo esenzione
  • documento identità
  • documentazione sanitaria comprovante disabilità
  • copia libretto di circolazione

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  • Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997): con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Per quali veicoli:

  • autovetture (*)
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
  • autoveicoli specifici (*)
  • autocaravan (*) (**)
  • motocarrozzette
  • motoveicoli per trasporto promiscuo
  • motoveicoli per trasporti specifici

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Per ulteriori dettagli sul tipo di veicolo clicca qui.

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione), invece che la persona con disabilità, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

Per ulteriori approfondimenti vedi nuova guida agevolazioni anno 2023

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