Come richiedere carta tachigrafica

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Primo rilascio carta tachigrafica conducente

La carta tachigrafica del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
  2. non essere titolare di un’altra carta tachigrafica;
  3. residenza nello Stato italiano;
  4. per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della «residenza normale», di cui al Regolamento; i cittadini extra comunitari devono comprovare il regolare soggiorno in Italia, quando previsto per l’esercizio del trasporto internazionale.

In fase di primo rilascio la carta tachigrafica del conducente è emessa entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

Per fare la nuova carta del conducente quindi è necessario produrre:

  • Patente di guida
  • Una fototessera

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Rinnovo carta tachigrafica

Il titolare della carta tachigrafica è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta tachigrafica è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta tachigrafica che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.

La domanda di rinnovo della carta tachigrafica dell’officina deve essere presentata alla Camera di Commercio ove l’officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta tachigrafica in scadenza deve essere restituita all’atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova carta tachigrafica è rilasciata previa verifica della permanenza dell’autorizzazione concessa all’officina.

Danneggiamento, furto o smarrimento della carta tachigrafica del conducente

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta tachigrafica, la Camera di Commercio competente fornisce una carta tachigrafica sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento. Non è previsto il rilascio di carte tachigrafiche temporanee del conducente

La domanda di modifica della carta tachigrafica in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto della emissione della carta tachigrafica stessa; in questo caso la carta tachigrafica originaria dovrà essere restituita all’atto del ritiro della nuova carta emessa.

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di Commercio in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale

Il rilascio di una nuova carta tachigrafica comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l’obbligo di restituzione della carta tachigrafica oggetto di modifica o sostituzione. La carta tachigrafica rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o mal funzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta tachigrafica sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta tachigrafica da sostituire sia pari o inferiore a sei mesi, si procederà invece con un’operazione di rinnovo.

Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione

Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione.

Se la carta tachigrafica estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all’atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all’organismo emittente a cura di Unioncamere.

Altre disposizioni particolari per la carta del conducente

Il conducente, nei casi previsti, danneggiamento, furto, smarrimento può continuare a guidare senza la carta tachigrafica per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida

Carta tachigrafica dell’officina

La carta tachigrafica dell’officina è richiesta dai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Ministero per svolgere le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi, ed è emessa entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

La Camera di Commercio competente rinnova una carta tachigrafica dell’officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.

In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta tachigrafica dell’officina, l’autorità competente fornisce una carta tachigrafica sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento e furto.

Carta dell’impresa

La carta tachigrafica dell’impresa, denominata «carta azienda», è richiesta dal legale rappresentante della stessa o dal soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l’apparecchio di controllo, da utilizzare per le finalità previste dal regolamento (CE) 561/2006.

Essa è emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

La carta tachigrafica dell’azienda ha un periodo di validità di cinque anni.

La Camera di Commercio competente rinnova una carta tachigrafica dell’azienda entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta tachigrafica dell’impresa, l’autorità competente fornisce una carta tachigrafica sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.

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Il tachigrafo digitale è lo strumento per registrare le velocità e i tempi di guida dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci nella propria memoria e sulla carta tachigrafica.

La carta tachigrafica è una carta a microprocessore da inserire nel cronotachigrafo per:
a) memorizzare sul cronotachigrafo i dati di identificazione della carta e del suo titolare al fine di:
– consentire al titolare l’accesso alle funzioni e ai dati contenuti nella memoria del cronotachigrafo,
– collegare le attività svolte col veicolo al titolare della carta inserita in quel momento;
b) memorizzare i dati relativi:
– alle attività del titolare della carta,
– ad anomalie e guasti del sistema,
– alle attività di controllo riguardanti il titolare della carta.

Sono previsti quattro diversi tipi di carta:
– carta del conducente
– carta dell’azienda
– carta dell’officina
– carta di controllo

Le Camere di Commercio sono l’Autorità italiana per il rilascio delle carte tachigrafiche ai soggetti interessati.

È necessario procedere al rinnovo della carta tachigrafica al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. variazione di uno qualsiasi dei dati registrati al momento dell’emissione;
2. rilascio di nuova patente di guida (limitatamente alla carta del conducente);

Con decreto 19 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, dell’elenco installatori e delle officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonché per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente.

Le carte tachigrafiche sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.

Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validità, il possessore della carta tachigrafica è tenuto alla sua restituzione. La carta tachigrafica deve essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l’esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

L’azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta tachigrafica su altro supporto prima della sua restituzione.

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