- Informazioni
- Cosa occorre
L’articolo 99 del Codice della Strada prevede che per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il veicolo deve essere munito di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competnete del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Dal 1 Gennaio 2020 per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA
In seguito alla RADIAZIONE per esportazione viene rilasciato un Documento Unico con dicitura “Veicolo cancellato per definitiva esportazione all’estero”
Se il veicolo dovrà essere portato nel Paese Estero di destinazione su strada deve richiedere targa provvisoria di esportazione
Nella sezione qui di fianco di cosa occorre spieghiamo come ottenerla
Per ottenere la targa di esportazione sarà necessario:
- Documento unico di circolazione (Libretto di circolazione)
- Dichiarazione del percorso del viaggio di esportazione del veicolo
- documento identità del richiedente
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La targa provvisoria ha validità 5 giorni.
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