Cosa occorre ?

  • File BILANCIO + NOTA INTEGRATIVA (formato XBRL)
  • File VERBALE ASSEMBLEA (formato PDF/A in alternativa Word)
  • eventuali RELAZIONI: GESTIONE, SINDACI, REVISORI (formato come sopra)
  • PROCURA SPECIALE(sottoscritta dal legale rappresentante e documento d’identità) per chi non fosse in possesso di Smart Card/BK e per quelle Camere di Commercio dove si renda obbligatorio la presentazione tramite firma digitale.

Ogni documento dovrà contenere denominazione, codice fiscale/numero d’iscrizione al Registro delle Imprese, sede della società, l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta e REA.

Gli ordini potranno essere acquisiti con le seguenti modalità:

Online
Mail
Alcune Informazioni

La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione “2018-11-04”.

dal 01/03/2019 la versione di tassonomia “2018-11-04”, deve essere utilizzata obbligatoriamente per gli esercizi chiusi dal 31/12/2018.

I consorzi e i contratti di rete con soggettività giuridica che chiudono l’esercizio il 31.12.2018, devono depositare la situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2019 e potranno utilizzare, fino a tale data, la precedente tassonomia 2017-07-06 o, facoltativamente, la nuova tassonomia 2018-11-04.

Di seguito si indica la tassonomia da utilizzare in funzione della data di inizio e fine esercizio:

Esercizio chiuso dal 31/12/2018

  • versione 2018-11-04

Inizio esercizio dal 1/1/2016 o successivo ma chiuso prima del 31/12/2018

  • versione 2018-11-04
    versione 2017-07-06

Inizio esercizio antecedente al 01/01/2016

  • versione 2015-12-14 o successive.
Soggetti non obbligati

La nuova tassonomia “2018-11-04” non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all’impiego di XBRL e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno. Sono quindi esclusi dall’obbligo i seguenti soggetti:

a) le società quotate in mercati regolamentati intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni);

b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato;

c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Termine presentazione

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L’art. 2364 C.C., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Dichiarazione da apporre sul doppio formato (XBRL e PDF/A)

Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile, deve essere depositato il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A

Il file del bilancio e nota deve riportare la seguente dichiarazione:

Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”

Cooperative

Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio.

Albo Cooperative: Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi viene fornito su richiesta un fac-simile per la compilazione.

Con nota del 20 marzo 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti circa il formato di bilancio da utilizzare al fine di assolvere adeguatamente agli obblighi di informazioni previsti dagli artt. 2513, 2528, 2545, 2545 sexties comma 2 c.c.. In particolare il Ministero invita le cooperative ad adottare il formato di bilancio di cui all’art. 2435 c.c. (bilancio ordinario) o quello disciplinato dall’art. 2435 bis c.c. (bilancio abbreviato) in quanto la predisposizione della nota integrativa (richiesta per queste tipologie di formato di bilancio) permette di documentare in maniera appropriata i citati obblighi informativi previsti a carico delle cooperative. Tuttavia nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di assolvere ai citati obblighi informativi di legge, dovranno inserire tutte le notizie richieste dalla citata normativa negli specifici campi di testo libero presenti (sezione «Bilancio micro, altre informazioni», sottosezione «Informazioni relative alle cooperative») nella nuova tassonomia XBRL 2018-11-04.

Obbligo di deposito del bilancio sociale per le cooperative sociali e i relativi consorzi

Dal sito della CCIAA di Milano

Il D. Lgs. 112/2017 in vigore dal 03/08/2017 ha stabilito che (art. 1 c. 4) “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 381/91, acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale” e ha nel contempo previsto (art. 9 c. 2) che l’impresa sociale debba “… depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali…”. Pur avendo il Ministero del lavoro ipotizzato per le cooperative sociali una possibile deroga all’imperatività di tale prescrizione, nelle more dell’emanazione delle nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale, volte meramente a riformularne il contenuto, si ritiene che sia ad oggi già vigente l’obbligo – e non la mera facoltà – per tutte le cooperative sociali e loro consorzi, indipendentemente dall’iscrizione delle stesse all’Albo regionale delle cooperative sociali, di effettuare il deposito del bilancio sociale, in ossequio a quanto prescritto dalla norma sopravvenuta, secondo le indicazioni operative fornite con D.M. del 24 gennaio 2008.
Pertanto tali società, che precedentemente depositavano il bilancio sociale solo se iscritte nel relativo albo regionale e secondo la specifica normativa da ciascuna regione dettata, devono ora effettuare tale adempimento indipendentemente dall’iscrizione all’Albo regionale e tassativamente entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.
In questa fase transitoria, in deroga a quanto previsto dal D.M. del 24 gennaio 2008, le cooperative sociali e i loro consorzi non sono, però, obbligate ad approvare il bilancio sociale congiuntamente a quello di esercizio, potendosi, quindi, avere due verbalizzazioni anche temporalmente distinte.

Sanzioni

Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)

La CCIAA di Milano-Monza-Lodi applica le seguenti sanzioni:

  • se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56
  • se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66

Abbiamo fissato come termine ultimo di ricezione dei bilanci già convertiti le seguenti date

  • 24/05/2019  (per verbali datati 30/04/2019)
  • 26/07/2019 (per verbali datati 29/06/2019)

DA CONVERTIRE almeno 20 gg. prima data scadenza.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento contattaci allo 02.4048930 oppure 039.2100835

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