Una semplificazione dell’art. 78 del C.d.S. che modifica le procedure di alcune operazioni tecniche sui veicoli in aggiornamento amministrativo. In particolare, il decreto in argomento, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento Interviene la Circolare Ministeriale per chiarire aspetti operativi:

  •  specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che
  • eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
  • stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del Decreto.
  • Nel riportare i contenuti salienti del Decreto, si forniscono anche le relative disposizioni complementari e le procedure
  • applicative.
Circolare Ministeriale
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Decreto
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Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche:
1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
4.1. Pomello al volante;
4.2. Centralina comandi servizi
4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno

Officine esecutrici dei lavori

Le officine di autoriparazione, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente.
Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando
la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema.
Si ricorda che tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina.
Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e annota, in ordine progressivo, su apposito Registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio
del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

Pertanto, in fase di Accreditamento Officina dovrà presentare, tra l’altro, il Registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di
conformità.

Domanda Accreditamento Officina
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Aggiornamento della carta di circolazione

Il Decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario
del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della
ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Qui si riportano le dichiarazioni utili alle officine e agli installatori da produrre alla Motorizzazione Civile

Installazione gancio di traino
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Installazione adattamenti
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Sostituzione di un serbatoio
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Domanda accreditamento officina
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Decreto MIT 8-1-2021 
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Circolare Ministeriale
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Registro da rilegare e vidimare
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Circolare Ministeriale
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Le officine esecutrici dei lavori devono:

  • accreditarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione, competente per il territorio di ciascuna sede operativa, mediante compilazione e sottoscrizione del disciplinare di cui Allegato C
  • la richiesta di accreditamento va accompagnata da un Registro da rilegare e vidimare dall’Ufficio Motorizzazione stesso;
  • la Motorizzazione rilascia all’officina il registro vidimato ed un codice di accreditamento che la stessa inserisce in ogni dichiarazione di esecuzione dei lavori;
  • l’officina rilascia la dichiarazione dei lavori eseguiti (contenente il codice di accreditamento e sottoscritta, in assenza di diversa indicazione, dal richiedente l’accreditamento stesso, per quanto si evincerebbe dal decreto) e, nei casi previsti, anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità dei dispositivi montati.

Entro 30 giorni dalla realizzazione della modifica apportata al veicolo, occorre richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione presentando dichiarazione dell’officina e dell’eventuale certificazione di origine e/o conformità presso la Motorizzazione (in questo caso, a cura dell’intestatario a quella di competenza per sede dell’officina) o ad uno studio di consulenza automobilistica. Durante i prescritti 30 giorni è consentita la regolare circolazione, muniti della dichiarazione dell’officina di cui all’allegato B.

Possiamo supportarvi per accreditamento compreso la preparazione e la rilegazione del registro e/o per aggiornare la carta di circolazione contattaci

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