Requisiti, documenti e limiti per IPT, IVA 4%, IRPEF 19% e bollo auto per persone con disabilità. Aggiornato 2025. Ecco cosa prevede il Testo Unico 2025.

Le principali misure fiscali riconosciute, a seconda dei casi, sono:

  • Esenzione IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
  • Esenzione emolumenti PRA per le formalità intestate a beneficiari (in vigore dal 2/4/2013)
  • IVA al 4% sull’acquisto veicoli
  • Detrazione IRPEF 19%
  • Esenzione bollo auto
    Attenzione: le condizioni variano per tipologia di disabilità e documentazione allegata.

Hanno diritto, con le diverse condizioni previste, le persone con:

  1. Ridotte o impedite capacità motorie permanenti – veicolo adattato all’handicap motorio.
  2. Grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazionenon è richiesto l’adattamento.
  3. Disabilità psichica o mentale con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con indennità di accompagnamento.
  4. Cecità/ipovisione e sordità (per categorie di veicoli ammesse).

Il veicolo deve essere intestato alla persona con disabilità oppure al familiare da cui è fiscalmente a carico (con relativi limiti di reddito). È esclusa, in via generale, la fruizione delle agevolazioni in caso di cointestazione (salve particolarità IPT specifiche).

Valgono le soglie di reddito vigenti e la possibilità di fruire per ciascun assistito (nel rispetto dei limiti temporali). Se il beneficiario è a carico di un familiare privo di reddito, si perde la detrazione IRPEF 19% ma restano applicabili IPT ed altre agevolazioni.

Per bollo e IPT: uno per volta. Per un secondo veicolo occorre vendere/cancellare il primo (alcune Province prevedono tolleranze gestibili con rimborso a posteriori; in alternativa si allega all’istanza la copia con data certa dell’atto di vendita).

Per IPT/IVA agevolata/bollo:

  • fino a 2000 cc benzina o ibrido benzina
  • fino a 2800 cc diesel o ibrido diesel
  • elettrico: potenza ≤ 150 kW
    La detrazione IRPEF 19% non ha limiti di cilindrata.
  • IVA 4% e IRPEF 19%: una volta ogni 4 anni; si può riottenere prima solo in caso di demolizione o furto non ritrovato con perdita di possesso registrata al PRA.
  • Decadenza (tutte le agevolazioni) se il veicolo è trasferito entro 2 anni (vendita/donazione/esportazione); restano escluse alcune ipotesi (es. decesso con trasferimento mortis causa; cambio veicolo per nuovi adattamenti prescritti da Commissione).

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli specifici/speciali, autocaravan (solo IRPEF 19%), motocarrozzette e alcuni motoveicoli a tre ruote secondo definizione. Quadricicli leggeri (“minicar”) esclusi. Per ciechi e sordi valgono solo le categorie segnate in tabella (nel Testo Unico).

  • Verbale Commissione (ASL/INPS) che riporti anche i riferimenti normativi per le agevolazioni veicoli (semplificazioni art. 4 DL 5/2012). In mancanza, si può richiedere la versione estesa per verifica dei requisiti.
  • Dichiarazioni sostitutive: fiscalmente a carico; conformità copia verbale; eventuale tutela/amministrazione di sostegno.
  • Atto di vendita con data certa (se si sostituisce un veicolo agevolato).
  • Eventuali prescrizioni di adattamento sulla Carta di Circolazione (per capacità motorie ridotte).
  • Cointestazione non ammessa (con limitate eccezioni IPT).
  • Vendita o esportazione entro 24 mesi senza i presupposti di deroga.
  • Dichiarazioni non veritiere nelle autocertificazioni (scatta recupero imposte e segnalazioni).

Serve sempre l’adattamento del veicolo? Solo per ridotte/impedite capacità motorie; non serve per grave limitazione alla deambulazione/pluriamputazioni, né per disabilità psichica con indennità.
Posso cambiare auto entro 4 anni? Sì, ma l’IVA 4%/IRPEF 19% si riottengono solo in caso di demolizione o furto non ritrovato (per l’IPT non vale la regola del quadriennio, salvo diverse delibere provinciali).
Il beneficiario è fiscalmente a carico: chi intesta l’auto? Si può intestare al familiare; in questo caso si usano le apposite dichiarazioni e si verificano i limiti di reddito.


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