Reimmatricolazione veicolo radiato per esportazione: le nuove istruzioni operative

Nel contesto dell’attuale normativa sulla circolazione dei veicoli, la circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023 ha introdotto istruzioni operative e semplificazioni significative per la reimmatricolazione dei veicoli radiati per esportazione.
Le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno l’obiettivo di chiarire e agevolare il procedimento per chi desidera reimmatricolare un veicolo mai esportato o mai reimmatricolato all’estero.

1. Cosa prevede la circolare

La circolare stabilisce che i veicoli radiati per esportazione, ma mai reimmatricolati in un altro Paese dell’Unione Europea o mai effettivamente esportati, devono essere regolarmente censiti.
Il censimento comporta la verifica degli obblighi fiscali, se dovuti, tramite il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi.

Quando un veicolo, precedentemente radiato per esportazione verso un altro Paese UE, viene reintrodotto in Italia a seguito di un acquisto intracomunitario, si applica la procedura ordinaria di censimento prevista dalla normativa vigente.
In questo caso è necessaria una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il veicolo non è stato reimmatricolato all’estero e si specifica lo Stato in cui è avvenuto l’acquisto.

Nel caso in cui un veicolo, già radiato per esportazione, rientri in Italia senza essere stato registrato in un altro Paese UE, la sua reimmatricolazione è possibile presentando:

  • DU per esportazione, oppure
  • Carta di circolazione annullata per esportazione e certificato PRA di radiazione per esportazione (o ricevuta digitale di emissione, se non in regime DU),
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), nella quale il richiedente o l’importatore dichiara che il veicolo non è stato immatricolato all’estero successivamente alla cancellazione per esportazione.

Questi veicoli, se effettivamente esportati ma non reimmatricolati nello Stato di destinazione e successivamente reintrodotti in Italia, seguono la procedura di censimento.
È richiesta una dichiarazione sostitutiva che attesti:

  1. che il veicolo non è stato reimmatricolato in altro Paese UE,
  2. che è stato oggetto di acquisto intracomunitario,
  3. con indicazione dello Stato in cui è avvenuto l’acquisto.

Se, dopo la radiazione, il veicolo non è mai stato realmente esportato, la procedura è semplificata e non è necessario il censimento.

  • Se il richiedente è lo stesso soggetto che ha richiesto la radiazione:
    deve allegare una dichiarazione sostitutiva in cui attesta che il veicolo non è stato né esportato né ceduto.
  • Se il richiedente è un soggetto diverso:
    deve presentare una dichiarazione in cui indica che il veicolo non è stato oggetto di acquisto intracomunitario, ma di cessione sul territorio italiano, con il nominativo del venditore e la data di acquisto.

In questi casi, il veicolo sarà soggetto a visita e prova qualora la revisione risulti scaduta da oltre tre anni.

CasoProcedura da seguire
Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE, oggetto di acquisto intracomunitario e reintrodotti in Italia1. Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.2. Attestare che il veicolo non è stato reimmatricolato all’estero.3. Specificare lo Stato UE di acquisto.4. Procedere con il censimento.
Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE ma mai esportati1. Dichiarazione sostitutiva che il veicolo non è mai stato esportato.2. Se il richiedente è lo stesso: attestare che non è stato ceduto o esportato.3. Se diverso: dichiarare che non è oggetto di acquisto intracomunitario ma di cessione in Italia.4. Presentare il titolo di proprietà per la trascrizione al PRA e l’emissione del DU.

Le recenti disposizioni mirano a rendere più trasparente e lineare il processo di reimmatricolazione per i veicoli radiati per esportazione, distinguendo con chiarezza i diversi casi operativi e riducendo gli adempimenti inutili.
La collaborazione tra Ministero e Agenzia delle Entrate conferma l’intento di semplificare le procedure e garantire maggiore efficienza nei sistemi di registrazione.

La reimmatricolazione di un veicolo radiato per esportazione richiede attenzione ai dettagli e il rispetto di requisiti documentali precisi.
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