Agevolazioni IPT 2026 per ETS: perché l’iscrizione al RUNTS non basta

Dal 1° gennaio 2026 il sistema delle agevolazioni IPT per gli Enti del Terzo Settore (ETS) è entrato in una fase pienamente operativa, a seguito del definitivo superamento della qualifica di ONLUS e della centralità assunta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il nuovo assetto ha chiarito chi può accedere alle agevolazioni, ma ha anche reso evidente un aspetto spesso sottovalutato: l’iscrizione al RUNTS non comporta automaticamente l’applicazione dell’agevolazione IPT nelle pratiche PRA.

Come già illustrato nel nostro articolo “ETS, ONLUS e RUNTS: dal 1° gennaio 2026 cambiano le agevolazioni IPT al PRA”, l’iscrizione al RUNTS rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’accesso ai benefici fiscali in ambito automobilistico.

Dal 2026, infatti, l’agevolazione IPT per gli ETS non discende automaticamente dallo status giuridico dell’ente. La sua applicazione è subordinata alla contemporanea presenza di più elementi che devono essere valutati al momento della presentazione della pratica al PRA. In assenza anche di uno solo di tali presupposti, l’IPT viene applicata in misura ordinaria.

Possono accedere alle agevolazioni IPT esclusivamente gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS. Le ONLUS che non hanno completato l’iscrizione non rientrano più nel perimetro agevolabile dal 1° gennaio 2026 e non possono beneficiare di esenzioni o riduzioni IPT, indipendentemente da eventuali periodi transitori previsti dal Codice del Terzo Settore.

Assume inoltre rilievo la sezione di iscrizione al RUNTS (ODV, APS, Impresa Sociale, ecc.), poiché non tutti i regolamenti locali estendono le agevolazioni a tutte le categorie di ETS. Questo aspetto, spesso trascurato, incide direttamente sull’applicabilità dell’imposta.

Un ulteriore elemento determinante è rappresentato dal regolamento dell’ente titolare del tributo. L’Imposta Provinciale di Trascrizione è disciplinata a livello territoriale e i regolamenti locali possono riconoscere l’agevolazione a tutti gli ETS, limitarla a specifiche sezioni del RUNTS, prevedere riduzioni parziali oppure non prevedere alcuna agevolazione. In mancanza di una previsione regolamentare espressa, l’IPT si applica in misura ordinaria anche se l’ente è correttamente iscritto al RUNTS. Questo fattore territoriale è spesso alla base di applicazioni errate o di aspettative non coerenti con la disciplina vigente.

Ai fini dell’agevolazione assume rilievo esclusivamente la data di presentazione della pratica al PRA. Non rilevano la data dell’atto, la data di stipula o eventuali deliberazioni interne dell’ente. Dal 1° gennaio 2026 tutte le pratiche PRA presentate seguono integralmente il nuovo assetto normativo, senza possibilità di applicare regimi precedenti.

Quando uno o più di questi elementi non risultano soddisfatti, l’agevolazione IPT non può essere riconosciuta. In tali situazioni l’imposta viene applicata in misura ordinaria, senza possibilità di sanatoria successiva. È un passaggio che incide direttamente sull’esito economico della pratica e che non può essere corretto a posteriori.

Nel nuovo contesto normativo, la gestione delle pratiche PRA per ETS richiede quindi un approccio strutturato e consapevole. La valutazione preventiva della qualifica dell’ente, della sezione RUNTS, del regolamento territoriale applicabile e della decorrenza della formalità consente di evitare errori, sospensioni e applicazioni improprie dell’imposta.

COS Milano affianca enti, associazioni e professionisti del Terzo Settore nella valutazione preventiva delle agevolazioni IPT e nella gestione corretta delle pratiche PRA, in coerenza con il quadro normativo in vigore dal 2026.

Per una valutazione preventiva o per il supporto nella gestione delle pratiche PRA per ETS, contattaci.

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