Reimmatricolazione veicolo radiato per esportazione: le nuove istruzioni operative
Nel contesto dell’attuale normativa sulla circolazione dei veicoli, la circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023 ha introdotto istruzioni operative e semplificazioni significative per la reimmatricolazione dei veicoli radiati per esportazione.
Le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno l’obiettivo di chiarire e agevolare il procedimento per chi desidera reimmatricolare un veicolo mai esportato o mai reimmatricolato all’estero.

1. Cosa prevede la circolare
La circolare stabilisce che i veicoli radiati per esportazione, ma mai reimmatricolati in un altro Paese dell’Unione Europea o mai effettivamente esportati, devono essere regolarmente censiti.
Il censimento comporta la verifica degli obblighi fiscali, se dovuti, tramite il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi.
2. Veicoli radiati per esportazione e reintrodotti in Italia
Quando un veicolo, precedentemente radiato per esportazione verso un altro Paese UE, viene reintrodotto in Italia a seguito di un acquisto intracomunitario, si applica la procedura ordinaria di censimento prevista dalla normativa vigente.
In questo caso è necessaria una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il veicolo non è stato reimmatricolato all’estero e si specifica lo Stato in cui è avvenuto l’acquisto.
3. Veicoli radiati per esportazione ma non immatricolati all’estero
Nel caso in cui un veicolo, già radiato per esportazione, rientri in Italia senza essere stato registrato in un altro Paese UE, la sua reimmatricolazione è possibile presentando:
- DU per esportazione, oppure
- Carta di circolazione annullata per esportazione e certificato PRA di radiazione per esportazione (o ricevuta digitale di emissione, se non in regime DU),
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), nella quale il richiedente o l’importatore dichiara che il veicolo non è stato immatricolato all’estero successivamente alla cancellazione per esportazione.
a) Veicoli radiati per esportazione e oggetto di acquisto intracomunitario
Questi veicoli, se effettivamente esportati ma non reimmatricolati nello Stato di destinazione e successivamente reintrodotti in Italia, seguono la procedura di censimento.
È richiesta una dichiarazione sostitutiva che attesti:
- che il veicolo non è stato reimmatricolato in altro Paese UE,
- che è stato oggetto di acquisto intracomunitario,
- con indicazione dello Stato in cui è avvenuto l’acquisto.
b) Veicoli radiati per esportazione ma mai esportati
Se, dopo la radiazione, il veicolo non è mai stato realmente esportato, la procedura è semplificata e non è necessario il censimento.
- Se il richiedente è lo stesso soggetto che ha richiesto la radiazione:
deve allegare una dichiarazione sostitutiva in cui attesta che il veicolo non è stato né esportato né ceduto. - Se il richiedente è un soggetto diverso:
deve presentare una dichiarazione in cui indica che il veicolo non è stato oggetto di acquisto intracomunitario, ma di cessione sul territorio italiano, con il nominativo del venditore e la data di acquisto.
In questi casi, il veicolo sarà soggetto a visita e prova qualora la revisione risulti scaduta da oltre tre anni.
4. Tabella riepilogativa delle procedure
| Caso | Procedura da seguire |
|---|---|
| Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE, oggetto di acquisto intracomunitario e reintrodotti in Italia | 1. Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.2. Attestare che il veicolo non è stato reimmatricolato all’estero.3. Specificare lo Stato UE di acquisto.4. Procedere con il censimento. |
| Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE ma mai esportati | 1. Dichiarazione sostitutiva che il veicolo non è mai stato esportato.2. Se il richiedente è lo stesso: attestare che non è stato ceduto o esportato.3. Se diverso: dichiarare che non è oggetto di acquisto intracomunitario ma di cessione in Italia.4. Presentare il titolo di proprietà per la trascrizione al PRA e l’emissione del DU. |
5. In sintesi
Le recenti disposizioni mirano a rendere più trasparente e lineare il processo di reimmatricolazione per i veicoli radiati per esportazione, distinguendo con chiarezza i diversi casi operativi e riducendo gli adempimenti inutili.
La collaborazione tra Ministero e Agenzia delle Entrate conferma l’intento di semplificare le procedure e garantire maggiore efficienza nei sistemi di registrazione.
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