Obbligo di iscrizione del domicilio digitale per amministratori: cosa cambia dal 31 ottobre 2025

Articolo basato sulla circolare pubblicata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (aggiornamento del 5 novembre 2025), in seguito all’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza – DL 159/2025.
Nuove regole introdotte dal Decreto Sicurezza (DL 159/2025)
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha pubblicato una nuova circolare che chiarisce gli effetti operativi del Decreto Sicurezza (DL 159/2025) in materia di domicilio digitale (PEC) per imprese e amministratori.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, anche le imprese individuali che si iscrivono per la prima volta al Registro delle Imprese sono tenute a indicare un domicilio digitale personale (PEC) al momento della domanda di iscrizione.
La novità più significativa riguarda però gli amministratori delle società:
il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.
Questa disposizione elimina ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di utilizzare la PEC aziendale anche per l’amministratore: non è consentito.
Chi è tenuto all’adempimento
Dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale personale riguarda esclusivamente:
- l’amministratore unico;
- l’amministratore delegato;
- oppure, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione
Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare il domicilio digitale dei propri amministratori entro il 31 dicembre 2025, o comunque al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
La mancata indicazione del domicilio digitale comporta la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese
Amministratori già iscritti al 31 ottobre 2025
Tutti gli amministratori unici o delegati (o i presidenti in assenza di deleghe) già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2025.
L’adempimento non comporta diritti di segreteria né imposta di bollo, se effettuato come mera comunicazione del domicilio digitale.
Costi e sanzioni
La comunicazione del domicilio digitale:
- non prevede costi (né bollo né diritti di segreteria) per gli amministratori obbligati;
- comporta invece il pagamento di € 30,00 di diritto di segreteria e imposta di bollo di € 65,00 o € 59,00 per gli altri amministratori non obbligati.
In caso di mancata comunicazione, l’art. 13, comma 4 del DL 159/2025 prevede sanzioni amministrative.
Riferimento ufficiale
Come mettersi in regola
Per non incorrere in sospensioni o sanzioni, le imprese devono:
- verificare quali amministratori rientrano tra i soggetti obbligati;
- attivare per ciascuno una PEC personale distinta da quella aziendale;
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