Obbligo di iscrizione del domicilio digitale per amministratori: cosa cambia dal 31 ottobre 2025

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha pubblicato una nuova circolare che chiarisce gli effetti operativi del Decreto Sicurezza (DL 159/2025) in materia di domicilio digitale (PEC) per imprese e amministratori.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, anche le imprese individuali che si iscrivono per la prima volta al Registro delle Imprese sono tenute a indicare un domicilio digitale personale (PEC) al momento della domanda di iscrizione.

La novità più significativa riguarda però gli amministratori delle società:
il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.
Questa disposizione elimina ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di utilizzare la PEC aziendale anche per l’amministratore: non è consentito.

Dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale personale riguarda esclusivamente:

  • l’amministratore unico;
  • l’amministratore delegato;
  • oppure, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione

Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare il domicilio digitale dei propri amministratori entro il 31 dicembre 2025, o comunque al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

La mancata indicazione del domicilio digitale comporta la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese

Tutti gli amministratori unici o delegati (o i presidenti in assenza di deleghe) già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2025.
L’adempimento non comporta diritti di segreteria né imposta di bollo, se effettuato come mera comunicazione del domicilio digitale.

La comunicazione del domicilio digitale:

  • non prevede costi (né bollo né diritti di segreteria) per gli amministratori obbligati;
  • comporta invece il pagamento di € 30,00 di diritto di segreteria e imposta di bollo di € 65,00 o € 59,00 per gli altri amministratori non obbligati.

In caso di mancata comunicazione, l’art. 13, comma 4 del DL 159/2025 prevede sanzioni amministrative.

👉 Circolare Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi – Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori (05/11/2025)

Per non incorrere in sospensioni o sanzioni, le imprese devono:

  • verificare quali amministratori rientrano tra i soggetti obbligati;
  • attivare per ciascuno una PEC personale distinta da quella aziendale;

Ecco cosa devi fare

  • Scegli quale PEC attivare , scopri costo canone PEC
  • Inviaci richiesta di attivazione e comunicazione al Registro Imprese

COS Milano ti assiste in modo rapido e completo:
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