È un provvedimento con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti (Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) procedono, attraverso i concessionari della riscossione, al recupero coattivo di tributi evasi (contributi Inps, Irpef, tassa automobilistica, ecc.).

Il fermo amministrativo viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.

Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l’iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l’importo dovuto entro il termine di 20 giorni.

Cancellazione fermo amministrativo

L’iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all’utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l’eventuale circolazione abusiva determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Dopo l’iscrizione del fermo, è comunque possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà, fermo restando che l’atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.

Nonostante l’annotazione della sentenza di fallimento sul veicolo non costituisca impedimento alla radiazione del veicolo, qualora però il veicolo sia anche oggetto di iscrizione di fermo, è necessaria in questo caso l’autorizzazione o analogo provvedimento del Giudice Delegato che autorizzi la radiazione del veicolo.

In mancanza di un’esplicita autorizzazione o nulla osta del Giudice Delegato, la radiazione potrà comunque essere accettata qualora la richiesta provenga da una P.A. o in presenza di una dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo.

Il divieto di radiazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2009, non si applica però in presenza delle seguenti eccezioni:

  • veicoli che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.): è possibile effettuare la radiazione, senza la preventiva cancellazione del fermo, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’autorità pubblica competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.

PRA: cancellazione del fermo

Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.

Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione.

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