La Circolare Ministeriale del 14 giugno 2021 avente per oggetto il accordo bilaterale per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patente di guida Svizzera, detta le linee guida e le procedure per ottenere la conversione. Il nuovo accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2021 e cesserà di produrre i suoi effetti il 12 giugno 2026. Di seguito riportiamo una sintesi

Per facilità di consultazione, appare opportuno evidenziare che possono avere minima influenza sulle operazioni di competenza degli UMC i nuovi contenuti degli articoli 6 e 7.
L’articolo 6, al primo paragrafo, sottolinea il principio per cui il titolare di patente elvetica può convertire la stessa solo nel caso in cui – al momento della presentazione dell’istanza – è residente in Italia da meno di quattro anni.

L’articolo 7 evidenzia che l’Accordo si applica solo alle patenti di guida “rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell’altra Parte”. Potranno quindi essere ritenute valide, ai fini della conversione, solo le patenti di guida elvetiche conseguite in Svizzera prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.

È confermato che gli UMC possono accettare domande di conversione di patenti svizzere anche in assenza dell’originale delle stesse in quanto smarrite o rubate. Come già noto, in tale casistica la domanda presentata agli UMC, unitamente alla documentazione di rito, dovrà
essere corredata anche con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente svizzera di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere prodotta un’attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera

Resta, infatti confermato anche il principio espresso dall’articolo 8, anche se redatto con qualche modifica. Dallo stesso si evince che non è possibile accettare richieste di conversione (o duplicato) di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

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