Con circolare del 24 febbraio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, nel richiamare le istruzioni operative in relazione all’introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, persegue una finalità di semplificazione amministrativa e dispone che, far data dal 1° marzo 2022, in tutti i casi di trasferimento o di modifica del soggetto che ha la disponibilità di autobus in uso proprio, in servizio di noleggio e in servizio di linea già immatricolati, non si proceda al ritiro della carta di circolazione e delle relative targhe e, in conseguenza, non si renda necessaria la loro reimmatricolazione ai fini della nuova immissione in circolazione a nome dei soggetti aventi la disponibilità degli stessi muniti dei necessari titoli autorizzativi.

Un soggetto che, invece, abbia in disponibilità un autobus immatricolato, qualora gli venga revocato il titolo in base al quale è avvenuta tale immatricolazione o quest’ultimo sia scaduto, è tenuto alla riconsegna della targa e della carta di circolazione (o del DU) dell’autobus in parola.

Si evidenzia come tale obbligo cessi solo se abbinato ad una formalità di passaggio di proprietà (che può essere anche di vendita a favore di un Commerciante di veicoli).

Nel caso invece l’azienda di trasporto voglia accantonare il veicolo, per toglierlo dalla disponibilità della stessa, in attesa di essere venduto, dovranno essere consegnate alla Motorizzazione, oltre al Documento di Circolazione, anche le targhe del veicolo. In questo caso tale veicolo sarà soggetto a reimmatricolazione  a seguito della successiva vendita.

Circolare ministeriale
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