Collaudi 2025: nuove regole MIT e coefficienti di ponderazione spiegati in modo semplice
Dal 1° novembre 2025 cambiano le regole per i collaudi e le revisioni dei veicoli.
Con il Decreto MIT n. 431 del 29 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce nuovi criteri per organizzare le sedute operative e un sistema aggiornato di coefficienti di ponderazione, destinato a rendere più chiara e uniforme la gestione delle prove tecniche in tutta Italia.

Le principali novità del Decreto MIT n. 431/2025
Il provvedimento definisce come devono essere organizzate le sedute di collaudo, ovvero le sessioni in cui vengono effettuate le prove tecniche dei veicoli presso la Motorizzazione.
- Sedute standard (senza assistente tecnico): fino a 12 operazioni per seduta
- Sedute con assistente tecnico (dipendente dell’officina o dello studio): fino a 16 operazioni
- Durata media: da 4 a 7 ore, a seconda della complessità delle prove
L’obiettivo è evitare sovraccarichi di lavoro e garantire una gestione più efficiente e omogenea tra le diverse sedi provinciali.
Cosa sono i coefficienti di ponderazione
Un sistema che misura il “peso” di ogni collaudo
Ogni operazione tecnica – che si tratti di un semplice aggiornamento o di un collaudo complesso – richiede tempi diversi.
Per gestire questo equilibrio, il MIT ha introdotto (e ora aggiornato) un sistema chiamato coefficiente di ponderazione.
In pratica, a ogni tipo di operazione viene attribuito un numero che rappresenta il suo “peso” in termini di tempo e complessità.
Il totale dei coefficienti determina quanto può durare una seduta e quante operazioni possono essere inserite.
Ecco alcuni esempi:
| Tipo di operazione | Esempio | Coefficiente medio |
|---|---|---|
| Operazioni semplici | aggiornamento carta di circolazione o tagliando di aggiornamento | 0,75 |
| Operazioni standard | collaudi art. 75 e 78 con verbale di visita e prova | 1,0 |
| Operazioni complesse | installazione impianto GPL/metano, ispezioni ADR o cisterne | 1,5 – 2,0 |
Una seduta non può superare:
- 12,5 punti di coefficiente (senza assistente)
- 16,5 punti (se è presente personale ausiliario)
➡️ In sostanza, il coefficiente di ponderazione serve a bilanciare il numero di collaudi per giornata e a garantire che il carico di lavoro sia proporzionato alla difficoltà delle prove.
Approfondimento: le novità operative sui coefficienti
Passando agli aspetti più tecnici, il Decreto MIT n. 431/2025 introduce alcune precisazioni rispetto al precedente D.M. 191/2025 (il cosiddetto “decreto nastri operativi”):
- Il coefficiente di ponderazione 0,75 si applica alle visite e prove ex artt. 75 e 78 del Codice della Strada quando l’operazione comporta solo la stampa dell’etichetta di aggiornamento del documento unico o della carta di circolazione (ad esempio, installazione di impianti GPL).
- Per la revisione delle bombole metano CNG-1, non è previsto un coefficiente fisso: la valutazione resta in capo al responsabile dell’UMC, vista la maggiore complessità delle prove.
- La tolleranza di arrotondamento dei coefficienti è fissata a 0,5 per le sedute singole (antimeridiane o pomeridiane) e a 1,0 per le giornate complete, chiarendo così un punto rimasto ambiguo nel D.M. 191/2025.
➡️ Queste novità rendono più chiaro il sistema di calcolo e favoriscono una gestione più uniforme delle sedute di collaudo su tutto il territorio.
Le officine accreditate potranno quindi procedere al montaggio del dispositivo, purché:
- ’organo di attacco sia omologato secondo il regolamento UNECE n. 55;
- sia destinato esclusivamente al supporto di strutture amovibili (portabici, portasci);
- vengano rispettate le prescrizioni tecniche del costruttore del veicolo e dell’organo di attacco.
Le nuove responsabilità di officine e operatori
Le officine o i centri di revisione che richiedono una seduta devono:
- Rispettare i limiti massimi di operazioni per tipologia.
- Dichiarare se forniranno un assistente tecnico.
- Verificare che la composizione della seduta non superi i coefficienti consentiti.
Se vengono programmate troppe operazioni, sarà il richiedente stesso a doverle ridurre per restare nei limiti fissati dal decreto.
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