Cenni normativa di riferimento


Le problematiche ambientali nascono nei primi anni ’80 con l’avvento della tecnologia nucleare e la relativa necessità di trattamento delle scorie. Solo con i primi anni ’90 viene introdotto concretamente il concetto di Ecosistema e quindi i rifiuti diventano oggetto di una forte evoluzione normativa. Dapprima viene pubblicato il D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, noto come Decreto Ronchi, recante le prime norme in materia di gestione dei rifiuti. Successivamente, le mancanze evidenziate dal Decreto Ronchi hanno portano alla pubblicazione del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, noto come Testo Unico, che racchiude tutta la normativa in materia ambientale in vigore allo stato attuale.

Tale Decreto si può considerare la prima “legge quadro” in materia ambientale in quanto al suo interno sono racchiuse non solo tutte le norme relative alla gestione dei rifiuti, ma vengono anche regolamentate le valutazioni ambientali, la difesa del suolo, la tutela della acque e dell’aria e, nella parte finale, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Il principio di base sul quale si fonda il Testo Unico è mirato a garantire un livello di protezione dell’ambiente che garantisca uno sviluppo sostenibile dell’ecosistema nel quale siamo inseriti: in particolare si pone l’attenzione sulla prevenzione alla produzione di rifiuti, sulla trasparenza dell’operato tra i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e sulla certezza sanzionatoria di eventuali trasgressori.

Enti ed istituzioni coinvolte


Il D.Lgs. 152/2006 identifica anche gli Enti coinvolti all’interno della gestione dei rifiuti. Per delega del Ministero dell’Ambiente viene creato l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al quale sono affidate le competenze statali riguardo la gestione dei rifiuti.

Per delega delle Regioni, alle Province sono affidate competenze di carattere autorizzativo e sanzionatorio per gli impianti di trattamento dei rifiuti, mentre i Comuni sono principalmente delegati alla gestione degli scarichi idrici. Agli Enti di Controllo sono affidate le verifiche della corretta gestione

L’albo nazionale dei gestori ambientali


L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è diviso in Comitato Nazionale e Sezioni Regionali. Il Comitato Nazionale ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e ha competenza in materia di recepimento delle normative e analisi dei ricorsi. Tutti gli aspetti operativi e di contatto con l’utenza sono affidate alle Sezioni Regionali, aventi sedi presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione. Tutte le aziende che trasportano rifiuti sono obbligati ad iscriversi all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Trasporto rifiuti conto proprio o conto terzi


L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è fortemente legata alle modalità di trasporto dell’azienda. Eccezion fatta per alcune situazioni particolari, che non saranno oggetto della presente relazione, le possibilità di iscrizione per aziende che trasportano rifiuti su strada si dividono in due gruppi: iscrizioni per aziende che effettuano trasporto di rifiuti in Conto Terzi e iscrizioni per aziende che effettuano trasporto di rifiuti in Conto Proprio, cioè trasportano i rifiuti direttamente prodotti dall’attività aziendale. Esistono anche altre tipologie di iscrizione dedicate ad aziende che effettuano intermediazione, gestione di impianti e bonifiche; tuttavia tali attività non saranno prese in considerazione nella presente relazione in quanto estranee dall’attività di trasporto.

Le iscrizioni per il Conto Terzi sono vincolate alla tipologia di rifiuti trasportati nel dettaglio la scelta è vincolata alla provenienza del rifiuto, urbano o industriale, ed alla sua natura, pericoloso o non pericoloso. Ogni Categoria è divisa poi in Classi, dalla F alla A: tali Classi sono determinate in base alla quantità di rifiuti trasportati, per rifiuti industriali, oppure in base alla popolazione servita, per rifiuti urbani.

In base alla Categoria di iscrizione si distinguono iscrizioni Ordinarie e Semplificate: le prime sono vincolate alla presentazione di una fidejussione in favore del Ministero dell’Ambiente a copertura di eventuali danni ambientali e permettono il conferimento a tutti i centri di raccolta/smaltimento, per le seconde invece non sono richieste fidejussioni, ma esistono dei limiti alla possibilità di conferimento. Per le iscrizioni in Conto Terzi devono inoltre essere soddisfatti due requisiti:

  • deve essere dimostrata la Capacità Finanziaria, dimostrabile con l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori in Conto Terzi
  • deve essere nominata una figura responsabile in materia ambientale, noto come Responsabile Tecnico

Infine si deve tener presente che per iscrivere dei veicoli ad una delle Categorie appena descritte è necessario effettuare una perizia sul mezzo che ne dimostri l’effettiva idoneità a trasportare rifiuti. Le iscrizioni per le aziende che trasportano i propri rifiuti sono unicamente vincolate all’attività aziendale: è possibile trasportare rifiuti in Conto Proprio solo se il rifiuto è oggettivamente derivato dall’attività aziendale esercitata. Per chiarire il concetto, si immagini un’impresa edile: tale azienda può trasportare macerie e/o scarti di cemento, ma sarà interdetta dal trasporto di autoveicoli fuori uso, in quanto oggettivamente non derivabili dall’attività dell’impresa. Per le iscrizioni in Conto Proprio non è necessario presentare fideiussioni, Garanzia Finanziaria o nominare un Responsabile Tecnico. Non è nemmeno necessario effettuare perizie sui mezzi, è sufficiente riportare le targhe dei veicoli di interesse.

Il responsabile tecnico dei rifiuti


Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1- 4- 5- 8- 9–10  deve essere nominato almeno un responsabile tecnico.

Compiti  e responsabilità

Compito e responsabilità del responsabile tecnico sarà quello di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.

A partire dal 16 ottobre 2017 l’idoneità professionale del responsabile tecnico dei rifiuti deve essere in possesso del titolo abitativo conseguito a seguito di specifica verifica iniziale attraverso un esame da sostenere che avrà validità di cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da tale data anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. La verifica di aggiornamento dell’idoneità potrà essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (dal 2 gennaio 2021)

Obblighi di trasporto ed amministrativi


Durante il trasporto il rifiuto deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto: Produttore, Trasportatore e Destinatario. Nella parte inferiore il FIR richiede una descrizione della tipologia e della quantità del rifiuto trasportato. L’unica esenzione prevista dal D.Lgs. 152/06 riguarda il Gestore del Servizio Pubblico. Per quanto detto, appare evidente l’affinità tra il FIR e la Scheda di Trasporto: con circolare del 24/09/2009 prot. N. 140 il Ministero dei Trasporti ha dichiarato il FIR equipollente alla Scheda di Trasporto alla condizione che sia rispettata l’ipotesi secondo la quale il Produttore del rifiuto, il Committente ed il Caricatore coincidano.

Ulteriori obblighi imposti alle aziende che trasportano rifiuti sono relativi alla compilazione di un registro dove sono raccolte tutte le informazioni legate ai trasporti effettuati, detto Registro di Carico/Scarico, ed alla dichiarazione di tutti i rifiuti trasportati durante l’anno precedente, nota come Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

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