Le modifiche dell’art. 93 vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio senza conducente (art. 29-bis);
L’articolo 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Vi sono alcune perplessità riguardanti le nuove formulazioni degli artt. 93 e 132 CDS introdotte dal recente “Decreto Sicurezza”. D’ora in avanti l’art. 132 non potrà più “vivere di vita propria” e potrà essere contestato solo in concorso con l’art. 93 ? Se si accerta che un veicolo con targa estera circola in Italia da più di un anno, considerato che il periodo di circolazione è determinato secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero interno 24.10.2007 prot. 300/A/1/27794/111/56, giocoforza si dovrà contestare anche l’art. 93?
Si tratta in realtà di fattispecie totalmente diverse per contenuti anche se in alcuni casi si integrano a vicenda.
L’art. 132 riguarda solo la “storia” del veicolo, cioè se il veicolo circola in Italia da meno o da più di un anno; l’art. 93 riguarda invece il conducente, cioè se costui è residente in Italia da più o meno di 60 giorni.
Proviamo a supporre un caso.
Veicolo circolante in Italia da 9 mesi (meno di un anno)
- se al controllo il veicolo si trova guidato da un conducente non residente in Italia o residente da meno di 60 giorni nessun problema
se viene guidato da un conducente residente in Italia da più di 60 giorni si applica solo l’art. 93
Veicolo circolante in Italia da 1 anno e 2 mesi (più di un anno)
- se viene guidato da un conducente non residente in Italia o residente da meno di 60 giorni si applica solo la sanzione dell’art. 132 ma non quella dell’art. 93;
- se viene guidato da un conducente residente in Italia da più di 60 giorni si applica l’art. 132 e anche l’art. 93
Quanto alla residenza, pur in attesa delle direttive ministeriali, noi abbiamo optato per entrambe, in base allo spirito della legge chiaramente finalizzato a reprimere il diffuso fenomeno della estero-vestizione, cioè di quei veicoli che grazie a una targa straniera circolano nel territorio nazionale senza pagare assicurazione e bollo.
Riteniamo perciò sanzionabile anche colui che circola, opera, lavora, studia, ecc. ecc. in Italia senza aver provveduto a registrare anagraficamente la sua residenza.
Il provvedimento è entrato in vigore il 4.12.2018 e da quella data sta trovando diffusa applicazione nei confronti di chi da tale data si trova nelle condizioni stabilite dalla legge.
Il riferimento alla residenza di 60 giorni è un presupposto di fatto, per cui il conducente che al 4.12.2018 risulti residente da più di 60 giorni in Italia non gode di una proroga di altri 60 giorni ma, semplicemente, non può più guidare veicoli con targa straniera
L’articolo 196 CDS ha introdotto delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: in caso di veicolo concesso in comodato d’uso o altri casi previsti (art. 94 c. 4 bis) non è più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo. Nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (art. 29-bis);se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà
Il nuovo testo dell’art. 213 CDS introduce sostanziali modificazioni sul sequestro per confisca dei veicoli:
- tutti i veicoli sequestrati devono essere affidati in custodia agli interessati
- in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria con obbligo di tempestivo ritiro, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;
- la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;
Disposizioni analoghe sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli (art. 23-bis);