Cosa occorre ?

  • File BILANCIO + NOTA INTEGRATIVA (formato XBRL)
  • File VERBALE ASSEMBLEA (formato in alternativa PDF,WORD,EXCEL)
  • eventuali RELAZIONI: GESTIONE, SINDACI, REVISORI (formato come sopra)
  • PROCURA SPECIALE (sottoscritta dal legale rappresentante e documento d’identità) per chi non è in possesso di smart card/BK
Alcune Informazioni

la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. Dato il rilievo delle modifiche normative introdotte, la nuova tassonomia 2016-11-14 è stata sottoposta a pubblica revisione fino a ottobre 2016 e pubblicata sui siti ministeriali il giorno 21/11/2016, previa approvazione da parte di OIC (Organismo Italiano Contabilità).

Vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 e l’avviso comparso sul sito di AgID in data 21 novembre 2016, la nuova versione “2016-11-14” della tassonomia XBRL è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente. I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 (ante L. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14.

Soggetti non obbligati alla presentazione del bilancio in XBRL

La nuova tassonomia “2016-11-14” non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all’impiego di XBRL e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno.

a) le società quotate in mercati regolamentati intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni);

b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato;

c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Nell’ipotesi in cui il bilancio e nota in XBRL differiscano in maniera sostanziale, e non puramente formale, dal documento approvato dall’assemblea in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile, deve essere depositato il prospetto contabile e la nota integrativa anche in formato PDF/A; in questo caso la nota integrativa deve riportare la seguente dichiarazione: “II sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.

Termine presentazione

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L’art. 2364 C.C., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Bilancio delle micro-imprese

L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio. Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario; 

della Nota Integrativa – quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);

dalla relazione sulla gestione – quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio).

Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

Bilancio Abbreviato

Ai sensi dell’art. 2435-bis:

“Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000,00;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000,00;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità”.
Bilancio Consolidato

Normativa, D.Lgs. 127/91, art 42.

Termine di presentazione, contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (art. 42 D.Lgs. n. 127/1991) ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio di esercizio stesso.

In base all’art. 25 del medesimo decreto, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

1.      S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano una società;

2.     Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una S.A.P.A. o una società a responsabilità limitata.

La nuova tassonomia 2016-11-14 consente di predisporre anche il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:  Stato Patrimoniale,  Conto Economico,  Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa). La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

Cooperative

Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio.

Albo Cooperative

Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi si chiede di compilare il fac-simile

Società estera avente sede secondaria in Italia

Termine di presentazione: nessun termine.

Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata, effettuata da un perito o esperto iscritto presso il tribunale, ovvero effettuata presso l’ambasciata o il consolato italiano all’estero.

Mancata approvazione del bilancio

Termine di presentazione: nessuno termine

Solo per le Camere di commercio che, su direttiva del Giudice del Registro, lo accettano è possibile depositare il bilancio non approvato.

Sanzioni

Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)

  • se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56
  • se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66

CONDIVIDI ARTICOLO