Con circolare del 17 dicembre 2019 il Ministero dell’Ambiente chiarisce che ai fini dell’iscrizione all’Albo le macchine operatrici possono essere iscritte:

  • nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della
    macchina stessa o del cantiere”.
  • nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato” , relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell’EER 200302 e 200303.
  • nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/06” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”, di cui all’allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (1), come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017 (2). Nei casi di cui al punto 3 non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

Il Comitato nazionale ha ribadito, infine, che le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore, delle macchine operatrici in disponibilità dell’impresa.

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