La circolare Ministero dell’Interno del 4 febbraio 2022 introduce l’obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario; Nella scheda illustrativa allegata alla circolare peraltro ci individua il momento preciso per inserire il simbolo del paese di uno Stato membro. Le informazioni sull’attraversamento devono essere inserite dal conducente all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.

Sulla circolare di chiarisce anche le misure legislative, regolamentari e amministrative previste dalla direttiva (UE) 2020/1057, in materia di distacco introducendo norme specifiche per i lavoratori del settore del trasporto su strada che, prestando attività per imprese stabilite in uno Stato membro. A tal fine, la direttiva introduce una serie di obblighi a carico dell’impresa e del conducente, circoscrivendone l’ambito di applicazione alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali. Secondo il legislatore europeo, infatti, il conducente che effettua operazioni di trasporto internazionale non bilaterale o di cabotaggio instaura un certo legame con il territorio dello Stato membro ospitante in quanto, nel primo caso, i servizi prestati sono legati a quest’ultimo anziché al Paese di stabilimento e, nel secondo caso, l’intera operazione di trasporto ha luogo nello Stato membro ospitante e il servizio è strettamente legato a questo territorio

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