Trasporto rifiuti – Dotazioni minime di veicoli

Con delibera del Comitato dell’albo nazionale gestori ambientali del 12 settembre 2017, considerata la necessità di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni vengono rivalutate le dotazioni minime di veicoli per l’iscrizione nelle cassi F delle categorie 4 e 5.
Considerate altresì all’interno della categoria 1, ulteriori sottocategorie riguardanti l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulla aree e strade urbane e attività cimiteriali.

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Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4 o 5 classe F) al di sotto le 3.000 tonn./anno, ora la portata utile complessiva del veicolo è di 0,5 tonn.  (prima 1 t.)
Qualora l’impresa sia iscritta o voglia richiedere iscrizione per entrambe le categorie ( 4 e 5  in classe F)

  • la portata utile complessiva dei veicoli sale a 0,9 tonn.
  • Il personale addetto (1)  rimane invariato rispetto al passato

Per la categoria 1 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI , la portata utile complessiva dei veicoli rimane invariata rispetto al passato mentre per quanto concerne il requisito della dotazione minima del personale viene calcolata con una formula, che consigliamo di verificare sulla delibera emanata.
Per la categoria 1 ATTIVITÀ DI SPEZZAMENTO MECCANICO , le dotazioni minime di personale variano solamente per le classi A e B (oltre 100.000 abitanti). Le dotazioni minime previste in A1 e A possono essere dimostrate in alternativa.
Per la categoria 1 sottocategoria raccolta indifferenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
La dotazione minima di personale è individuata con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della formula evidenziata sulla delibera
Per la categoria 1 SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE URBANE ED EXTRAURBANE E AUTOSTRADE. Le dotazioni minime di personale variano solamente per le classi A e B (oltre 60.000tonn/anno). Le dotazioni minime previste in A1 e A possono essere dimostrate in alternativa.

Il responsabile tecnico dei rifiuti

COSA CAMBIA PER LE FIGURE CHE RIVESTONO LA CARICA DI RESPONSABILE TECNICO A PARTIRE DAL 16 OTTOBRE 2017?

Non è più richiesta la dimostrazione dell’esperienza maturata per i RT delle imprese che si iscrivono nelle classi più basse delle varie categorie (cd classi di accesso)

In ordine alle categorie relative al trasporto (catt. 1, 4 e 5), viene approvata un’unica tabella dei requisiti, a differenza di quanto disposto in passato che prevedeva differenti requisiti per ciascuna delle categorie interessate.
Vengono confermati, invece, gli specifici titoli di studio universitari previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10.
Inoltre, per la categoria 9, viene confermata la disposizione in base alla quale gli anni di esperienza maturata devono essere comprovati con la presentazione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.
Il possesso di titoli di studio universitari, ove previsti, determinano una riduzione degli anni di esperienza richiesti.
Per l’iscrizione nella categoria 8, il requisito del titolo universitario non è più limitato alla “laurea di indirizzo scientifico”.

La natura dell’esperienza maturata.
L’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

  1. come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  3. come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  4. come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Due importanti novità:

  1. è ritenuta idonea l’esperienza maturata dal RT non solo come dirigente tecnico, ma anche come funzionario direttivo tecnico.
  2. previsto l’istituto dell’affiancamento: il dipendente dell’impresa può maturare l’esperienza richiesta nell’attività di affiancamento al RT.

Relativamente al RT per l’iscrizione nella categoria 8,  viene considerata idonea l’esperienza maturata, oltre che nello specifico settore dell’intermediazione e del commercio, anche in altre attività inerenti la gestione dei rifiuti

Le verifiche per i responsabili tecnici
Si svolgono  mediante quiz a risposta multipla pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.
L’idoneità conseguita mediante la verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento e può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità. La validità della verifica di aggiornamento decorre comunque dalla data di scadenza della verifica iniziale.
Nel caso di mancato superamento della verifica, il candidato può riprovare, per lo stesso modulo, solo dopo che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Cosa succede ai responsabili tecnici già in attività ?
Il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio. Detti soggetti sono in ogni caso obbligati all’aggiornamento quinquennale.
Il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (16 ottobre 2017):

  • può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa.
  • può svolgere l’attività di RT anche per altre imprese, purché  iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
  • può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021 .
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