Vi sarà mai capitato di prestare la vostra vettura o moto ad un amico? Allora questo articolo fa per voi.
Verbali di infrazione, punti della patente, autovelox ecc. fanno si che il prestito del veicolo sia decisamente più pericoloso rispetto al passato.
Il prestito è classificato come comodato d’uso gratuito e l’art. 94 bis del Codice della Strada prevede che, se un veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, viene concesso in comodato d’uso per oltre 30 giorni, vi è l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione con il nominativo dell’utilizzatore.

E’ bene precisare che l’uso del veicolo deve essere esclusivo, continuativo e personale, pertanto, non è ammessa la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Se il veicolo è intestato ad un soggetto privato si è esentati dall’obbligo di effettuare l’annotazione sul libretto di circolazione qualora venga utilizzato dai componenti del nucleo familiare, purché conviventi. È però fatta salva la facoltà di richiedere comunque l’aggiornamento.

E’ necessario aggiornare il libretto In caso di provvedimento di affidamento per custodia giudiziale, per periodi di tempo superiori a 30 giorni, naturali e consecutivi, con facoltà d’uso del veicolo sempreché il veicolo sia di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolato in uso proprio e utilizzato dall’affidatario per il medesimo uso.
In caso di decesso dell’intestatario del veicolo se c’è utilizzo del veicolo da parte di un erede, per periodi superiori a 30 giorni, occorre entro 30 giorni dal decesso dell’intestatario del mezzo provvedere all’aggiornamento del libretto, in attesa di accettazione dell’eredità.

Altro caso che prevede l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, rilasciando in questo caso solamente apposita ricevuta, è quando si acquista un veicolo in locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

Per le società tuttavia (vedi esclusioni qui sotto) potrebbe invece diventare anche uno strumento utile per individuare chi effettivamente utilizza il mezzo aziendale.

In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione, anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico (se non varia il codice fiscale) si dovrà procedere con la richiesta di aggiornamento del libretto di circolazione.

Non è prevista invece l’annotazione sul documento di circolazione quando vi è l’utilizzo di veicoli aziendali a titolo di “fringe-benefit” (retribuzioni o assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
Oltremodo non è previsto l’aggiornamento nei casi di utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, oppure nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
Anche l’utilizzo dei veicoli aziendali esclusivamente per lo svolgimento delle attività di impresa non prevede l’aggiornamento della carta di circolazione;

Non si aggiorna il libretto anche In caso di alternanza di più dipendenti nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

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