L’attività di costruzione, cura, manutenzione di aree verdi, parchi o giardini può essere esercitata:

  1. dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.)
  2. da soggetti che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di “adeguate competenze”.

Regione Lombardia – ha definito con Decreto Dirigenziale n. 5777 del 23 aprile 2018, in vigore dal 2 maggio 2018, i percorsi formativi in grado di fornire le “adeguate competenze” richieste dalla legge n. 154/2016: si tratta di corsi di formazione della durata di 180 ore di cui almeno 60 destinate ad attività pratiche. Regione Lombardia ha inoltre individuato i titoli o le qualifiche il cui possesso sostituisce l’obbligo di ottenere l’attestato finale rilasciato da tali corsi di formazione.

REQUISITI RICHIESTI

Il decreto regionale stabilisce che la qualificazione professionale è richiesta non solo alle neo-imprese ma anche alle imprese che già operano nel settore. Il decreto prevede il termine del 22 febbraio 2020 entro cui le imprese già iscritte devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti e devono fornire tale dimostrazione entro il prossimo 22 Febbraio 2020. Queste imprese sono distinte in due categorie (in funzione dei requisiti richiesti). La distinzione riguarda:

  • imprese già iscritte nel registro delle imprese per l’attività indicata alla data del 25 agosto 2016; oppure
  • imprese iscritte nel registro delle imprese per l’attività indicata dal 26 agosto 2016 in poi.

RIQUALIFICAZIONE IMPRESE GIÀ ISCRITTE AL 25 AGOSTO 2016

Entro il 22.2.2020, le imprese iscritte alla data del 25/08/2016 per le attività indicate devono conformarsi alla normativa e comunicare il soggetto, facente parte dell’organico dell’impresa, che possiede uno dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione al R.U.P.
  2. Attestato idoneità comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante.

Possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale di seguito indicati:

  1. qualifica professionale regionale
  2. laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  3. master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  4. diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
  5. iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
  6. qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF
  7. qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

– Corso professionale di 80 ore solo se conseguito entro il 22/02/2018
– Esperienza lavorativa almeno biennale

Tali imprese devono presentare una pratica telematica di nomina di un preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona – alternativamente – del titolare/legale rappresentante, socio partecipante, coadiuvante, dipendente o collaboratore familiare.

REGOLARIZZAZIONE IMPRESE ISCRITTE DAL 26/08/2016

Le imprese che hanno comunicato l’avvio dell’attività di manutentore del verde dal 26/08/2016, devono conformarsi alla normativa vigente entro il 22/02/2020 e, qualora non l’avessero già fatto, devono comunicare il soggetto facente parte dell’organico dell’impresa che possiede uno dei seguenti requisiti (vedi sopra)

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