Dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con la revisione. Qualora l’esportazione deve avvenire su strada, per raggiungere i transiti di confine, il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.
Riassumendo, qualora intenzionata a vendere il mio veicolo ad un soggetto che intende esportarlo all’estero dovrò:
- Verificare che il mezzo sia revisionato
- Presentare istanza per la radiazione presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista
- Richiedere alla Motorizzazione Civile il rilascio della targa provvisoria e del foglio di via
La radiazione per esportazione all’estero può avvenire anche quando l’intestatatario del veicolo si è trasferito in altro paese.
La cancellazione dell’immatricolazione, la demolizione della targa o effettivamente del veicolo, viene tecnicamente considerata una radiazione di un veicolo, che suggeriamo di effettuare prima di esportare il mezzo all’estero. Sarà comunque possibile svolgere la pratica anche dopo aver immatricolato il veicolo all’estero. In questo caso bisognerà produrre
- Libretto di circolazione estero
- Certificato di proprietà italiano se in possesso
- targhe di immatricolazione italiane se non ritirate
- Documento identità dell’intestatario del veicolo
- Dichiarazione autorità estera che attesti :
- Immatricolazione nel proprio Stato
- Eventuale ritiro della targhe Italiane
La radiazione del veicolo presso gli archivi pubblci è sempre dovuta, sia in caso di esportazione all’estero che per altri casi (demolizione del veicolo) . Un adempimento obbligatorio al fine di “cancellare” il possesso del veicolo anche in considerazione della tassa di possesso che invece in caso contrario si continuerebbe a dover pagare.
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