I requisiti del responsabile tecnico sono individuati per ciascuna categoria di iscrizione, ai fini dell’iscrizione l’esperienza richiesta al RT consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

  • Legale rappresentante di impresa, Responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore per la quale si chiede iscrizione
  • Dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore per la quale si chiede iscrizione
  • Dipendente nell’affiancamento del responsabile tecnico

Le materie oggetto di verifica e i quiz sono approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’idoneità avrà validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa;

In caso di mancato superamento della verifica può essere sostenuta nuovamente decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo

La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità e la sua validità decorrerà dalla scadenza del precedente quinquennio.

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Il responsabile tecnico delle imprese già iscritto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori e potrà sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

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