Al termine della visita di revisione è prevista l’emissione di:

  1. un tagliando da apporre sul libretto di circolazione dove sono annotati mese e anno di scadenza della revisione (verranno stampati a decorre dal 1.6.2018 dopo una fase di sperimentazione)

Sull’attestato di superamento del controllo deve essere riportata la data di scadenza della revisione effettuata.

Per alcuni veicoli i dati presenti in archivio non sono sufficienti a calcolarla, in particolare manca in archivio il codice di omologazione sostituito da un generico codice che inizia per “OK”.

Per alcuni veicoli i dati presenti in archivio non sono sufficienti a calcolarla, in particolare manca in archivio il codice di omologazione sostituito da un generico codice che inizia per “OK”.

In questi casi la Motorizzazione dovrà aggiornare i dati in archivio inserendo il codice di omologazione, riportato sulla carta di circolazione, prima di stampare il citato attestato.

Dal 25 maggio 2018 negli attestati emessi dalle autofficine autorizzate, per i veicoli che si trovano in analoga condizione e superano con esito positivo il controllo, verrà riportata al posto della data di scadenza la seguente annotazione:

SCADENZA DA VERIFICARE / RECARSI PRESSO UMC

L’attestato con tale annotazione sarà comunque valido.

In questi casi, le officine devono informare l’utente sulla necessità di recarsi, prima del successivo controllo, presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati.

Gli Uffici della Motorizzazione Civile, dopo aver aggiornato i dati, non devono procedere alla ristampa dell’attestato.

Sull’attestato verrà riportato, prima del codice antifalsificazione, anche il numero dei chilometri complessivi percorsi, così come indicato dalla strumentazione di bordo del veicolo.

Al riguardo si ribadisce, pertanto, che tale valore deve essere rilevato ed inserito con estrema attenzione.

Nel caso in cui l’utente verifichi che il valore inserito non risulti corretto, l’operatore che ha effettuato la revisione può comunque nella stessa giornata annullare l’attestato ed emetterne un altro con i dati corretti.

  1. un certificato di revisione (a decorrere dal 31.3.2019). Il nuovo certificato di revisione:
  • contiene numero di telaio, targa, luogo e data del controllo, lettura contachilometri, categoria veicoli, carenze rilevate e livello di gravità, risultato del controllo, data successivo controllo, nome organismo e firma ispettore, altre informazioni;
REVISIONI RIMORCHI

Pubblicato il calendario per le revisioni dei rimorchi delle categorie O1 e O2 ai fini dell’adeguamento dei controlli alla nuova cadenza. Il calendario prevede la revisione:

  • entro il 2018 per veicoli immatricolati fino al 31.12.2000 ad esclusione dei veicoli già revisionati nel biennio precedente, indipendentemente dal mese di immatricolazione, devono essere sottoposti a revisione tra il 21.5.2018 e il 31.12.2018;
  • entro il 2019 per veicoli immatricolati dal 1.1.2001 al 31.12.2006:
  • compresi quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente,
  • devono essere sottoposti a revisione con riferimento al mese di immatricolazione/revisione;
  • entro il 2020 per veicoli immatricolati dopo il 1.1.2007:
  • compresi quelli con più di 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione
  • devono essere sottoposti a revisione con riferimento al mese di immatricolazione/revisione.

E’ stato precisato che:

  • la prenotazione effettuata entro i termini consente la circolazione fino alla data di prenotazione della visita;
  • i rimorchi non sottoposti a revisioni precedentemente disposte non possono circolare fino alla data del controllo tecnico;
  • negli anni seguenti, la revisione diventa quadriennale/biennale.
Decreto Capo DTN 211 del 18-5-2018 su nuove disposizioni revisione veicoli (002)
REVISIONI MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE

Per quanto riguarda il calendario delle revisioni delle macchine agricole e delle macchine operatrici, dovrà essere rivisitato tramite l’emanazione di apposito Decreto.

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