In via emergenziale dall’art. 15 e dall’art. 16 de decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale anche da aziende che attualmente producono o commerciano altri prodotti.

Codici ATECO al momento individuati sono i seguenti:

32.50.12 PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (categoria dei “dispositivi medici” (DM), DPI sanitari e ffp2/ffp3., valido anche per tutti i DM o sanitari di protezione di altro tipo:  guanti, camici, occhiali, ecc…)

32.99.19 PRODUZIONE DI MASCHERINE FILTRANTI (dispositivi di protezione individuale non sanitari)

ALTRI CODICI per i DPI (dispositivi protezione individuale) non sanitari: camici (14.12), guanti monouso (32.99.19)

46.69.94 IMPORTAZIONE E/O IMMISSIONE IN COMMERCIO ALL’INGROSSO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

46.46.30 IMPORTAZIONE E/O IMMISSIONE IN COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MASCHERINE (MS)

Si ricorda che l’avvio di una nuova attività economica comporta analoga e contestuale denuncia anche all’Agenzia delle Entrate e al Suap del luogo di produzione da effettuarsi contestualmente al Registro Imprese.

Noi siamo qui per supportarvi.

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