Il 29 giugno scade anche l’ultima delle proroghe che erano state concesse per l’emergenza Covid. Attenzione quindi a controllare di essere in regola con patenti, revisioni eccetera secondo le scadenze ordinarie.

Il termine del 29 giugno è importante soprattutto per il rinnovo delle patenti di guida, delle Cqc (le carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e dei Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose. Entro questa data andranno rinnovate tutte quelle scadute durante il lungo periodo in cui è stato in vigore lo stato di emergenza

Non c’era nessuna proroga invece per chi guida con una patente o Cqc non italiana

Entro il 29 giugno deve sottoporsi alla visita medica anche chi deve fare la visita presso la Commissione medica locale (per esempio, i disabili) e per i titolari di patenti per autocarri o bus (categorie CE, D1E, D e DE) che durante lo stato di emergenza hanno superato rispettivamente i 65 e i 60 anni, arrivando all’età per la quale si può continuare a guidare mezzi pesanti solo dopo controllo effettuato dalla Commissione.

Scadono il 29 giugno anche gli attestati di fine corso di qualificazione iniziale o periodica per la carta di qualificazione del conducente (Cqc) e quelli per il conseguimento e il rinnovo dei certificato di formazione professionale (Cfp).

Quanto alle revisioni e ai controlli sui veicoli tutte le proroghe sono già scadute, tranne quelle per :

  • approvazione tecnica dei veicoli-frigo (Atp)
  • sostituzione o riqualificazione bombole a metano (Cng) e prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne:

le scadenze comprese nel periodo dello stato di emergenza sono anch’esse rinviate al 29 giugno. Così come per:

  • autorizzazioni per trasporti eccezionali
  • circolazione targa di prova
  • effettuazione di scorte tecniche
  • le carte di circolazione e le relative targhe EE
  • le licenze provvisorie di trasporto merci Conto Proprio

Proroga quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022

Prenota qui visita medica

Per rinnovo CQC in previsione di un numero cospicuo di domande il MIMS ci autorizza sino al 31 agosto 2022 a rilasciare un permesso di circolazione provvisorio.

Qui Tabella riepilogativa
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