Trasporto merci in conto proprio

  • Ma posso utilizzare la domenica la mia Porsche Cayenne (immatricolata come autocarro)?
  • Posso trasportare merci che non hanno nulla a che vedere con la mia attività d’impresa?
  • Sono un artigiano, posso accompagnare mio figlio a scuola mentre mi reco al lavoro con il mio autocarro?
  • Come faccio a capire la differenza tra il trasporto merci in contro proprio e quello in conto terzi?

Sono sempre tante le domande a cui rispondere sul trasporto merci qui proviamo a chiarire alcuni aspetti (non tutti) e con questo articolo forniamo una panoramica sul trasporto di merci per conto proprio, aiutandovi a decidere se è l’approccio giusto per la vostra azienda

Il trasporto di merci in conto proprio sta diventando sempre più popolare per le aziende di tutte le dimensioni, in quanto offre notevoli risparmi sui costi, flessibilità e convenienza per i clienti. Tuttavia, è importante comprendere le diverse opzioni disponibili, le implicazioni legali, finanziarie e autorizzative.

Regolamenti sul trasporto di merci in conto proprio

Il trasporto di cose di conto proprio è normato dalla Legge 298/74 in particolare l’art. 31 definisce

“Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

   a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici  che  lo esercitano o da loro acquistati con patto  di  riservato  dominio  o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati  senza conducenti nel caso di veicoli  di  peso  totale  a  pieno  carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;))

    b)  il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché’ il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

    c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

La norma quindi pone un principio preciso “Il trasporto di merci in conto proprio non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta”

Un esempio indicativo: Attività di commercio arredi che trasporta i propri mobili dal suo magazzino all’indirizzo del cliente

Proviamo anche qui a individuare sinteticamente attività complementare

  • le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa
  • I veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es. un piccolo artigiano non può avere in disponibilità autoarticolati)
  • I costi per l’esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi dell’attività svolta
  • le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificare, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta

Per quanto riguarda il trasporto invece

  • Il trasporto deve avvenire con veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
  • Il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria

Quando anche una sola di queste condizioni viene a mancare, l’attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi (vedi art. 88 CdS)

Uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie un approccio per il trasporto di merci è la normativa e le leggi relative al tipo di trasporto scelto. Inoltre, l’azienda deve garantire al proprio autista, e non solo, che l’autocarro e il rimorchio soddisfino determinati standard di sicurezza. Queste norme sono state concepite per garantire la sicurezza del pubblico sulla strada e per proteggere il camionista da incidenti dovuti alla stanchezza, alla mancanza di esperienza e ad altri fattori.

Autorizzazione necessaria per il trasporto di merci in conto proprio

La norma prevede che l’azienda debba ottenere una licenza per il trasporto di merci conto proprio per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. Si tratta di un’autorizzazione al trasporto di merci rilasciata dalla Città Metropolitana (ex Provincia). La richiesta di una nuova licenza è da presentare presso la provincia dove l’azienda ha sede legale.

Tempistica per ottenimento licenza

I tempi di rilascio della licenza di trasporto merci conto proprio non sono poi così immediati. Suggeriamo quindi, soprattutto se il nuovo veicolo sia ancora da immatricolare, di anticipare l’iter burocratico presentando preventivamente istanza all’Ente preposto.

Qualora invece l’impresa fosse già autorizzata al trasporto merci conto proprio con altro autocarro e intenda acquistarne uno nuovo o usato (sempre soggetto a titolo autorizzativo) deve presentare domanda incremento del parco veicolare in disponibilità dell’azienda

In estrema sintesi, per qualsiasi autocarro, soggetto a licenza conto proprio, venduto o acquistato da una società, corre l’obbligo di aggiornare il proprio parco veicolare presso l’ufficio preposto della Città Metropolitana

Ci sono ulteriori cose da conoscere per richiedere una nuova licenza di trasporto merci conto proprio, un esempio su tutti non è esaustivo è quello legato all’attività precisa esercitata dall’impresa, il giusto equilibrio tra autocarri in disponibilità all’azienda e autisti assunti, quale tipo di trasporto in relazione al volume di affari e altri fattori che dovranno essere dimostrati all’Ente autorizzato. Insomma necessaria una proverbiale competenza e conoscenza delle norme. Se hai bisogno di aiuto e assistenza per questa necessità, non hai che da scegliere Cos Studio di Consulenza Automobilistica per il disbrigo di queste pratiche. Qui trovi apposita sezione del sito. Siamo qui per rendervi la vita più facile. Clicca qui per un appuntamento

L’ente rilascia la licenza per il trasporto di cose in conto proprio su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, nel rispetto dei requisiti della tipologia di merci, di veicoli e di attività indicati

Gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t sono esenti da licenze per l’autotrasporto di cose (art. 83 d.lgs 285/92).

Consigli per evitare sanzioni e multe

Durante la circolazione, il Codice della strada prevede che il conducente con licenza conto proprio debba avere con sé i seguenti documenti:

  • carta di circolazione o Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) del veicolo;
  • patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
  • certificato di assicurazione obbligatoria;
  • Licenza di trasporto in conto proprio (quando il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate);
  • documento di trasporto con l’elenco delle cose trasportate, che deve rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse siano di proprietà del titolare della stessa. L’elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna ed entrambe necessitano di essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all’anno di emissione. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti o, per incarico di questi, dagli ufficiali, agenti e funzionari di polizia.

Posso trasportare persone su un veicolo concepito al trasporto merci?

La problematica del trasporto persone sui “piccoli” autocarri (esenti da licenza di trasporto in conto proprio) si ripresenta in modo ciclico. Il tutto viene originato da un atteggiamento a volte scorretto di alcuni utilizzatori di autocarri, sovente di classe comunitaria “N1”, che optano per questa tipologia di veicolo al solo fine di averne un vantaggio fiscale in fase di acquisto, utilizzo e manutenzione. Certo che un Porsche Cayenne immatricolato come autocarro in disponibilità di una azienda ed usato unicamente dal titolare per le sue gite domenicali appare agli occhi di tutti come fatto assolutamente sconveniente ed inaccettabile.

La norma trova la sua genesi nell’art. 54 del c.d.s. che alla sua lettera d) del comma 1, individua gli “autocarri” quali veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Una possibile tipologia di sanzione viene invece prevista nell’art. 82, dove viene punita una destinazione ed un uso diverso del veicolo. In relazione a questo aspetto occorre rilevare che troppo spesso il verbale di accertamento si dimostra generico e carente nella esatta definizione dell’illecito in quanto richiama contemporaneamente sia la “destinazione” che “l’uso” difforme.

Responsabilità dell’impresa e dell’autista

Il modo migliore per comprendere le implicazioni legali e finanziarie del trasporto su strada è capire la responsabilità del conducente e dell’azienda. Se si verifica un incidente con un autocarro, molto probabilmente la colpa è del camionista. Se l’individuo che guida l’autocarro causa un incidente, la responsabilità ricade sulla società intestataria del veicolo e non sull’autista. Ciò significa che la società sarà responsabile di tutti i danni e le lesioni causati dall’incidente. La responsabilità dell’azienda è importante da comprendere, poiché può avere un impatto notevole sulla salute finanziaria di un’azienda di trasporti. Se un autista causa un incidente, l’azienda può essere responsabile di tutti i danni, anche se la colpa è del conducente.

Conclusioni

I vantaggi e gli svantaggi del trasporto su strada sono chiari ed evidenti. Il trasporto in conto proprio potrebbe rappresentare una soluzione per chi desidera gestire il proprio camion ed essere responsabile di tutte le spese. Tuttavia, la decisione di scegliere questo approccio richiede un’analisi sulle implicazioni economiche e legali. In definitiva, il modo migliore per stabilire se conveniente o meno per la vostra azienda occuparsi direttamente anche del trasporto delle proprie merci, è quello di valutare i costi d’esercizio per far fronte a questa condizione, oppure se più conveniente delegare l’attività di trasporto ad impresa specializzata nell’autotrasporto.

Cosa diversa se invece avete in ordine di intraprendere una nuova attività imprenditoriale per divenire impresa di autotrasporto conto terzi. Per questo vi rimandiamo alla sezione del nostro sito e alla lettura dei requisiti necessari per ottenere iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

Questo articolo è stato concepito per fornire una panoramica generale sul trasporto di merci, ed è importante soppesare i pro e i contro di ogni approccio in base alle vostre esigenze e ai vostri desideri specifici.

Nicola Ligorio

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