Categoria 2-quater Albo Gestori Ambientali: cosa cambia per i liberi professionisti
Il lavoro è terminato. Gli attrezzi tornano sul furgone, ma insieme a loro ci sono componenti sostituiti, materiali rimossi e altri residui prodotti durante l’intervento.
A questo punto nasce una domanda concreta: il libero professionista può trasportare personalmente questi rifiuti?
Dal 15 ottobre 2026 la risposta passa attraverso la nuova categoria 2-quater dell’Albo Gestori Ambientali, istituita per disciplinare il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da determinate attività manutentive svolte da liberi professionisti.

Che cos’è la categoria 2-quater dell’Albo Gestori Ambientali
La categoria 2-quater è stata istituita con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.
La nuova iscrizione è destinata ai liberi professionisti che:
- sono iscritti a un albo professionale
- svolgono attività manutentive espressamente previste dal proprio ordinamento professionale
- producono rifiuti non pericolosi durante tali attività
- devono raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti prodotti personalmente
Non si tratta quindi di un’autorizzazione generale al trasporto dei rifiuti, ma di una possibilità circoscritta all’attività manutentiva svolta dal professionista.
Chi può iscriversi alla categoria 2-quater?
La deliberazione non contiene un elenco delle professioni ammesse.
Non è quindi sufficiente appartenere genericamente a un ordine o a un collegio professionale. L’ordinamento dell’albo di appartenenza deve prevedere espressamente lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione.
Prima di presentare la domanda occorre verificare la corrispondenza tra:
- l’ordinamento professionale
- l’attività manutentiva effettivamente esercitata
- i rifiuti prodotti durante l’intervento
- i veicoli utilizzati per il trasporto
La presenza di questi elementi sarà verificata dalla Sezione regionale o provinciale competente dell’Albo Gestori Ambientali.
Quali rifiuti possono essere trasportati?
L’iscrizione nella categoria 2-quater consente di raccogliere e trasportare soltanto i rifiuti:
- non pericolosi
- prodotti direttamente dal professionista
- derivanti dalle attività manutentive ammesse dal proprio ordinamento professionale
Il professionista non può quindi utilizzare questa iscrizione per trasportare rifiuti pericolosi, rifiuti prodotti da altri soggetti o materiali derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.
Il principio può essere sintetizzato così: il professionista può trasportare i propri rifiuti, ma non può trasportare quelli degli altri.
Quali requisiti sono necessari?
Per iscriversi alla categoria 2-quater il professionista deve:
- risultare regolarmente iscritto e non sospeso dal proprio albo professionale
- svolgere attività manutentive previste dall’ordinamento dell’albo
- possedere i requisiti generali stabiliti dal D.M. 120/2014
- dimostrare la disponibilità di uno o più veicoli conformi alla disciplina sull’autotrasporto di cose
Il veicolo può essere di proprietà del professionista oppure essere nella sua disponibilità attraverso un altro titolo ammesso dalla normativa.
Quando il mezzo non è di proprietà, alla domanda dovrà essere allegata anche la documentazione che ne dimostri il legittimo utilizzo.
Come si presenta la domanda?
La domanda deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente in base alla residenza del professionista.
Prima dell’invio è necessario verificare l’iscrizione all’albo professionale, le attività manutentive svolte, le tipologie di rifiuti prodotte e la disponibilità dei veicoli.
COS può occuparsi della verifica dei requisiti, della preparazione della documentazione e della presentazione della domanda.
Cosa cambia dal 15 ottobre 2026?
La nuova disciplina entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.
Da quella data i liberi professionisti interessati potranno richiedere l’iscrizione nella categoria 2-quater, purché possiedano tutti i requisiti previsti.
Non conviene però partire dalla sola qualifica professionale. La prima verifica deve riguardare l’ordinamento dell’albo di appartenenza e la presenza, al suo interno, delle attività manutentive effettivamente esercitate.
Solo successivamente sarà possibile individuare i rifiuti prodotti, verificare i veicoli e predisporre correttamente la domanda.
È possibile consultare il testo completo della Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 sul sito ufficiale dell’Albo Gestori Ambientali.
Come può assisterti COS
COS può assistere il libero professionista nella verifica preliminare dei requisiti, nell’individuazione della documentazione necessaria e nella predisposizione della domanda di iscrizione alla categoria 2-quater.
Una valutazione preventiva permette di verificare se l’attività svolta rientra realmente nella nuova disciplina e di evitare la presentazione di una domanda priva dei presupposti richiesti.