Chi svolge professionalmente lo sgombero di cantine, garage o altri locali non può utilizzare automaticamente la categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali. Con il chiarimento pubblicato il 31 luglio 2026, l’Albo ha precisato che l’impresa incaricata dello sgombero non è il produttore iniziale dei rifiuti prelevati presso il cliente.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali afferma che l’impresa che sgombera cantine e garage non può essere considerata produttore iniziale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006.
Di conseguenza, non può utilizzare la categoria 2-bis, riservata dall’articolo 212, comma 8, ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti. Occorre invece un’iscrizione nelle categorie ordinarie previste dall’articolo 212, comma 5, da determinare secondo i rifiuti effettivamente raccolti e trasportati. Chiarimento ufficiale dell’Albo — FAQ dell’Albo.
Alla verifica effettuata il 1° settembre 2026, non risultano successive modifiche o precisazioni ufficiali che abbiano superato questo orientamento.

1. Il caso pratico: lo sgombero di una cantina
Un cliente incarica un’impresa di svuotare una cantina, un garage, un appartamento o un locale commerciale. Mobili, elettrodomestici, rottami e altri materiali vengono caricati sul furgone e trasportati.
L’impresa può considerarli propri rifiuti e utilizzare la categoria 2-bis?
La risposta dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è no.
2. Perché la categoria 2-bis non è più sufficiente
La distinzione fondamentale:
- la categoria 2-bis riguarda il trasporto dei rifiuti prodotti dalla stessa attività dell’impresa;
- nello sgombero i beni e i materiali erano già presenti presso il cliente;
- l’attività di rimozione e trasporto non rende automaticamente l’impresa produttrice iniziale;
- utilizzare un mezzo proprio non trasforma il trasporto in “trasporto dei propri rifiuti”.
Il punto non è di chi sia il furgone, ma chi abbia prodotto inizialmente il rifiuto.
3. Quale categoria dell’Albo può essere necessaria
In termini generali, devono essere valutate:
- categoria 1, quando ricorrono attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4, per la raccolta e il trasporto professionale di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5, se vengono gestiti rifiuti speciali pericolosi.
Tendenzialmente suggeriamo iscrizione in categoria 4, tuttavia la classificazione dipende da provenienza, natura, codice EER, pericolosità, destinazione e disciplina del servizio pubblico. Le definizioni ufficiali delle categorie sono consultabili nella pagina dell’Albo dedicata alle categorie d’iscrizione.
Errori da non commettere
- Iscriversi in categoria 2-bis perché si utilizza un furgone proprio.
- Considerarsi produttori dei rifiuti soltanto perché si effettua lo sgombero.
- Accettare qualsiasi materiale senza aver verificato pericolosità e autorizzazioni.
- Confondere beni usati destinati al riutilizzo con rifiuti.
- Conferire sistematicamente i materiali nei centri comunali come se provenissero dall’attività domestica dell’impresa.
- Inserire in preventivo “smaltimento compreso” senza avere verificato filiera e costi dell’impianto.
Come può assisterti COS Milano
Prima di avviare un’attività di sgombero o accettare nuovi materiali è opportuno verificare l’iscrizione all’Albo, i veicoli e i codici EER autorizzati. COS Milano assiste le imprese nell’inquadramento preliminare dell’attività e nella predisposizione delle pratiche necessarie.
Quali sono i requisiti necessari per iscrivere un’impresa all’Albo gestori ambientali?